Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.448 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30073-2006 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 859, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI ONORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILE ALFONSO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2005 del GIUDICE DI PACE di MINTURNO (LT) del 26.10.05, depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Miniiamo con sentenza del 28 ottobre 2005 respingeva l’opposizione proposta da B.L. avverso il Prefetto di Latina per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 2005/452/Area TV/ RTC, relativa a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

La B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, svolgendo due motivi di ricorso rispettivamente denunci andò sotto di versi profili violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., artt. 2697 e 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 23 e tutti i possibili vizi rii motivazione. L’amministrazione è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il ricorso lamenta l’insufficienza e l’erroneità della motivazione della sentenza per aver sostenuto che l’inserimento della strada in cui avvenne la rilevazione dell’eccesso di velocità tra quelle individuate dal decreto prefetti zio di autorizzazione all’uso dell’apparecchiatura autovelox renderebbe legittimo il successivo accertamento degli agenti verbalizzanti fino a querela di falso.

Adduce che le motivazioni sarebbero generiche e di rito e insufficienti a giustificare l’omessa contestazione immediata, essendo mancata la produzione di documentazione fotografica. Il secondo motivo si duole della mancanza di periodiche verifiche strumentali dell’apparecchiatura utilizzata, omologata prima del 2003 e sprovvista di documentazione della taratura.

Tutte queste argomentazioni risultano da tempo destituite di pregio, per costante giurisprudenza di questa Corte. Val bene ricordare che Cass. 16714/03 ha escluso la necessità di documentazione fotografica ai fini dell’accertamento e contestazione da parte di pattuglia situata a distanza rispetto ad altra pattuglia munita di autovelox;

che l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchiature di controllo (autovelox) esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorchè di stile, dà comunque conto dell’accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata (Cass. 3173/06; 5861/05; 9308/07).

Inoltre in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/08).

Il giudice di pace, che si è attenuto a questi principi, ha fatto buon governo della normativa vigente, ditalchè il ricorso è manifestamente infondato.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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