LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30078-2006 proposto da:
COMUNE DI ZUMAGLIA in persona del Sindaco nonchè legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONINO GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 219/2006 del GIUDICE DI PACE di BIELLA del 13.2.06, depositata il 27/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Biella con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da M.S. avverso il comune di Zumaglia, per l’annullamento del verbale di contestazione n. 119/05, relativo a violazione del C.d.S.. Affermava che 1 verbalizzanti avrebbero potuto e dovuto contestare immediatamente.
L’eccesso di velocità rilevato, perchè: non sussistevano le condizioni legittimanti la valutazione prefetti zia di autorizzazione all’uso dell’autovelox nella strada ordinaria; b) la discrezionalità dell’amministrazione nell’organizzare il servizio di polizia era soggetto, al principio di legalità; c) l’apparecchio avrebbe potuto essere usato con impiego di altra pattuglia per procedere a contestazione immediata.
Il comune di Zumaglia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 ottobre 2006; l’opponente e rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Con due motivi di ricorso l’amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 del Regolamento, nonchè violazione della legge 168/02, art 4, vizio di motivazione e ultrapetizione.
Giova premettere che dalla sentenza e dal ricorso emerge che l’infrazione di eccesso di velocità, commessa percorrendo con un motociclo alla velocità di 79 km orari la strada *****, avente limite fissato in 50 km orari, venne accertata tramite apparecchio autovelox attivato da agente di polizia municipale presente sul posto. In tal caso, per espressa previsione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. E) e dell’art. 384 relativo reg. esec. C.d.S. “la contestazione immediata non è necessaria”.
Si è pertanto affermato (Cass. 9308/07) che in materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'”autovelox”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale.
Nella specie il giudice di pace ha pertanto errato nel ritenere rilevante la possibilità teorica di rilevare la violazione con modalità tali da consentire la contestazione immediata, posto che, nel caso non si sia proceduto alla contestaci one immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta “ipso facto” la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute all’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio (Cass. 19032/08).
Quanto alla disapplicazione del provvedimento prefettizio di classificazione della strada provinciale, fondatamente il secondo motivo rileva la irrilevanza nella specie di detto provvedimento, idoneo a legittimare i controlli remoti, cioè eseguiti con apparecchi non presidiati dall’operatore, situazione non verificatasi nella specie, caratterizzata dall’intervento attivo di agente verbalizzante che utilizzava l’apparecchiatura elettronica. Inoltre sul punto il giudice di pace ha violato l’art. 112 c.p.c. per avere sollevato d’ufficio un motivo di annullamento non espressamente fatto oggetto di opposizione (Cass. 15333/05). Ha poi travalicato dai propri poteri sotto altro profilo, perchè il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, ai fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, non, invece, un controllo attinente al merito circa l’idoneità delle scelte dell’amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (Cass. 22894/07). Nella specie invece il giudicante ha valutato nel merito la sussistenza delle condizioni (profilo altimetrico, tasso di incidentalità) posti a base del provvedimento.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del. ricorso, manifestamente fondato e la condanna al la refusione delle spese di lite.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, in persona di altro magistrato, giacchè, stando al ricorso, l’opposizione verteva anche su altro motivo non esaminato dal giudicante, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice di pace di Biella.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010