Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.450 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15667-2008 proposto da:

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRASONE 8-12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE CIRIACO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO PIETRO, giusta Delib. Giunta Comunale 28 aprile 2008, n. 98 e giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E. e M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 145/2008 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, Sezione Distaccata di GALLARATE del 28.2.08 – 8.3.08, depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 13 marzo 2008 il tribunale di Busto Arsizio ha respinto il gravame proposto dal Comune di Casorate Sempione avverso la sentenza del giudice di pace di Gallarate, che aveva accolto l’opposizione proposta da L. ed M.E. avverso il verbale di contestazione di infrazione del C.d.S. Prot. *****. Ha confermato che la SS del *****, ove era stato effettuato l’accertamento, non rientrava nell’elenco delle strade per le quali il decreto prefettizio aveva autorizzato l’uso di apparecchi elettronici per la misurazione della velocità, senza necessità di contestazione immediata.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 30 maggio 2008; i M. sono rimasti intimati. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Ha rilevato che: “il primo motivo lamenta violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (L. n. 168 del 2002), art. 201 C.d.S., comma 1 bis, art. 384 del Regolamento, artt. 2697 e 2700 c.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Denuncia inoltro vizi di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo espone, sotto un diverso profilo, violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (L. n. 168 del 2002), nonchè vizi di motivazione.

Il ricorso appare inammissibile. Entrambi i motivi, per la parte che denuncia violazioni di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4). Quanto alla parte dei due motivi che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha infatti chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.”.

Parte ricorrente non ha contestato con memoria questi rilievi, che il Collegio condivide pienamente.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza alcuna pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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