LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15782-2008 proposto da:
Z.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MORGIA GIUSEPPE, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI THIENE;
– intimata –
avverso l’ordinanza R.G. 135/08 del GIUDICE DI PACE di VICENZA dell’8.4.08, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9 aprile 2008, il giudice di pace di Vicenza ha dichiarato inammissibile perchè tardiva l’opposizione proposta da Z.I. avverso il verbale n. *****, relativo a violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 172, commi 1 e 10 (C.d.S.).
Avverso detta ordinanza, direttamente ricorribile per cassazione L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, non modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr Cass. 28147/08), Z. ha proposto ricorso, notificandolo il 10 giugno 2008 alla Polizia Locale Intercomunale di Tiene, rimasta intimata.
11 giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
La relazione così recava “Il ricorso appare inammissibile in quanto notificato a soggetto diverso dal soggetto passivamente legittimato.
Infatti la polizia municipale, essendo sfornita di personalità giuridica, non è in grado di rappresentare l’ente da cui dipende nell’esercizio dell’attività di settore (Cass. 13850/07).
Le Sezioni Unite in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada hanno ribadito che, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione; quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune (SU 21624/06; Cass 17189/07).
Nel caso in esame nel corso del primo grado di giudizio il contraddittorio non è stato instaurato, poichè il giudice di pace ha deciso con ordinanza, resa fuori udienza ai sensi dell’art. 23, comma 1. L’individuazione del legittimato passivo a resistere al ricorso per cassazione, al contrario di quanto avviene in sede di opposizione (ove è l’Ufficio giudiziario a provvedere alla notifica dell’atto all’amministrazione), spettava pertanto al ricorrente, l’errore del quale cagiona l’inammissibilità del ricorso”.
Il Collegio conferma il rilievo di inammissibilità del ricorso.
L’errore nell’individuazione dell’intimato non è stato infatti sanato da costituzione del Comune passivamente legittimato a resistere. Consegue la declaratoria (cfr Cass. 1663/09; Cass. SU 11394/06) rilevata dalla relazione comunicata al ricorrente, senza che questi abbia controdedotto alcunchè.
Non si fa luogo a pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010