Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.452 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17415-2008 proposto da:

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MADDALENA RAINERI, 12, presso lo studio dell’avvocato FACCIOLONGO SABINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMIERI SABINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., titolare della Ditta nuova Serigrafia Masciulli, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIENE 14, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA CARMINE, (Studio Sciumè e Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato PRINCIGALLI VINCENZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 16282/02 del TRIBUNALE di TRANI, SEZIONE DISTACCATA di CANOSA DI PUGLIA, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è solo presente l’Avvocato Princigalli Vincenzo;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

A seguito di ricorso per regolamento di competenza proposto dal comune di Canosa di Puglia avverso M.G., costituitosi con controricorso, per impugnare davanti a questa Corte il provvedimento adottato ex art. 295 c.p.c. dal tribunale di Trani e stata comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Giova qui riportare uno stralcio della relazione:

“I fatti di causa sono i seguenti: nel ***** il Comune di Canosa ha approvato un capitolato d’appalto per la gestione dei campi sportivi comunali per 4 anni; nel ***** ha stipulato un contratto per l’affidamento alla ditta del M., il quale ha dopo poco tempo lamentato che il comune non provvedeva a istruire e pratiche per l’agibilità di uno stadio e la piena fruibilità dell’altro; il contratto veniva modificato e prorogato fino al *****; nel ***** il M. ha proposto domanda per ottenere L. 300 milioni a titolo di risarcimento del danno cagionato dal comune per non aver ancora reso agibili gli impianti. La causa è stata decisa con la sentenza 114/03. Nelle more, nel *****, il Comune ha agito contro il M. chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta concessionaria per la gestione, accusata di omessa manutenzione e custodia degli impianti. M. ha poi ottenuto ingiunzione per il pagamento del semestre *****, il cui pagamento era stato sospeso dal comune in via di autotutela. Il Comune ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, alla quale M. ha resistito sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

Con ordinanza del 14 maggio 2008 il giudice istruttore del tribunale di Trani, sezione staccata di Canosa di Puglia, ha disposto la sospensione del giudizio n. 16282/02 e di quello riunito n. 16027/03 fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 114/03, resa dallo stesso tribunale tra le stesse parti e oggetto di appello davanti alla Corte d’appello di Bari. Ha ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto proposta dal Comune presuppone necessariamente la decisione definitiva, ritenuta pregiudiziale, in ordine alla sussistenza di inadempimento a carico del comune di Canosa, oggetto del giudizio instaurato con domanda di risarcimento danni dalla ditta del M. e attuai mente pendente in grado di appello”.

Parte ricorrente ha depositato memoria, soffermandosi, per fugare i dubbi sull’ammissibilità del ricorso, sulla produzione, avvenuta unitamente al ricorso, di copia autentica della decisione impugnata con la prova dell’avvenuta comunicazione.

Sul punto la verifica è risultata positiva, emergendo dalla produzione eseguita da parie ricorrente (indispensabilmente secondo SU 9004/09), che con il ricorso era stata depositata copia del provvedimento recante in calce la relata di notifica della relativa comunicazione, avvenuta il 4 giugno 2006. La impugnazione, notificata il 26 giugno successivo, è quindi tempestiva.

Il ricorso è fondato.

Come rilevato dalla relazione con cui è stato attivato il procedimento camerale, il quesito di diritto posto in ricorso mira ad affermare che non vi è pregiudizialità giuridica – e quindi ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. – tra “il giudizio di danno da inadempimento contrattuale” intrapreso dal resistente e il giudizio sospeso, avente ad oggetto le domande di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno (giudizio 16282/02) e di opposizione a decreto ingiuntivo (16027/03) successivamente proposte dal Comune. Ed invero mentre la eventuale risoluzione del contratto sarebbe pregiudiziale rispetto alla domanda di danni per i comportamenti inadempienti del Comune relativi al periodo *****, domanda introdotta per prima e decisa in primo grado (cfr. Cass 11967/98), non altrettanto vale nel caso inverso. L’accertamento che il Comune sia stato per quattro anni inadempiente rispetto agli obblighi relativi all’agibilità degli stadi, non costituirebbe giudicato vincolante in ordine all’esame delle inadempienze che nei successivi giudizi vengono rimproverate al concessionario, che hanno portata più ampia rispetto alla domanda iniziale e involgono temi del decidere (il comportamento contrattuale del concessionario e la risoluzione per sua colpa) non oggetto dell’esame della sentenza 114/03, limitatasi, coerentemente con l’oggetto del contendere, a stabilire se vi era violazione contrattuale in relazione al mancato attivarsi del comune per il rilascio dell’agibilità dell’impianto concesso in gestione. In alcun modo pertanto la decisione su questo profilo dei rapporti tra le parti potrebbe essere giuridicamente vincolante sulle questioni, di ben maggiore portata, controverse nella causa in cui è stata eccepita la risoluzione, alla quale è stato opportunamente riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che segue la sorte della decisione sulla ponderazione dei contrapposti inadempimenti e la eventuale risoluzione per colpa di uno dei contraenti. Da queste considerazioni, pienamente condivise dal Collegio, discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata ordinanza di sospensione. Le parti devono essere rimesse, con termine per la riassunzione, al giudice di merito, che provvederà anche sulle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza di sospensione resa il 14 maggio 2008 dal giudice istruttore del tribunale di Trani, sezione staccata di Canosa di Puglia nel giudizio n. 16282/02.

Rimette le parti al giudice di merito con termine di giorni novanta per la riassunzione. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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