Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.458 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. LENTINI Gerlando, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; GEST LINE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli n. 3557/07, depositata in data 11 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato.

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza depositata in data 11 aprile 2007, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da V.C. avverso la cartella esattoriale relativa a verbale elevato dalla polizia municipale di Napoli per violazione del codice della strada;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’opponente non ha allegato l’originale della cartella, contrariamente a quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, che impone invece il deposito della cartella in originale;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso V. C. sulla base di un unico motivo, cui non hanno resistito con controricorso nè l’intimato Comune nè la Gest line s.p.a.;

che, con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, rilevando che alla mancata allegazione al ricorso in opposizione del provvedimento impugnato non consegue alcuna sanzione, essendo possibile ovviare all’omissione e comunque valutare la tempestività dell’opposizione In base alla documentazione prodotta dall’amministrazione, e potendo l’inammissibilità in limine litis essere pronunciata solo nel caso in cui sia certo che il ricorso non sia tempestivo, e non anche nel caso in cui manchi la prova della sua tempestività;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 9 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso può essere deciso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., in Camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente fondato.

Il giudice di pace, con ordinanza in limine litis della L. n. 639 del 1981, ex art. 23, comma 1 (e ricorribile In cassazione anche nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha modificato il quinto e l’ultimo comma del citato articolo), ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per non avere l’opponente prodotto originale del provvedimento impugnato.

Orbene, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo a carico del ricorrente fornire la prova della tempestività del ricorso, la mancata allegazione del provvedimento opposto e/o della relata di notifica non costituisce di per sè prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata In limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”;

che il Collegio condivide la proposta di accoglimento contenuta nella relazione di cui sopra, dovendosi solo evidenziare il principio sulla base del quale tale proposta trova riscontro in numerose pronunce di questa Corte (Cass., n. 1006 del 2002; Cass., n. 11085 del 2004;

Cass., n. 16847 del 2004);

che il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, il quale procederà a nuovo esame della proposta opposizione, alla luce del seguente principio di diritto: “in tema di opposizione all’ordinanza- ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata In limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”;

che al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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