Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.459 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Machiavelli n. 25, presso lo studio dell’Avv. Pio Centro, rappresentato e difeso dall’Avv. CUOMO Antonino giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E. e S.M.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 60/07, depositata in data 11 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato.

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 25 novembre 2003, il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento delle domande proposte da E. e S.M., ha condannato P.N. a ripristinare il cortile comune e la cisterna sottostante, nonchè a rimuovere il terreno collocato a ridosso della proprietà di S. E.; ha rigettato le altre domande delle attrici, e in particolare quella risarcitoria, e la domanda riconvenzionale del P., volta a sentir dichiarare il suo acquisto per usucapione del cortile, della cisterna, dei lavatoi e del gabinetto ovvero, subordinatamente, l’accessione invertita;

che la Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’appello principale proposto dal P. e su quello incidentale delle S., ha rigettato l’appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale ha condannato il P. a pagare ad S.E. e M. la somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento danni;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, P.N.;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta “errata indicazione dei fatti controversi in relazione alla motivazione resa inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c., n. 5)”, con riferimento al- i la statuizione principale concernente il riconosciuto diritto delle attrici ad ottenere il ripristino del cortile comune e della cisterna sottostante;

che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce il medesimo vizio, con riferimento alla statuizione di reiezione della domanda riconvenzionale di usucapione;

che, conclusivamente, il ricorrente, alla fine del ricorso, chiede “una sentenza di annullamento con rigetto della domanda attrice ed in subordine – in considerazione delle sue contraddizioni nella motivazione insufficiente a giustificare la decisione – di annullamento con rinvio allo scopo di adeguare il giudicato: per giustificare la titolarità della proprietà dei singoli elementi per condurre ad una decisione risultante priva di valida motivazione non contraddittoria, su fatti controversi e decisivi per il giudizio, decisione contrastante e non giustificata anche a fronte delle ipotesi del CTU e dei documenti. Per quanto riguarda il rigetto della prova testimoniale sulla domanda riconvenzionale, in merito all’usucapione sui beni rivendicati dalle S.: per giustificare il rigetto della prova testimoniale per l’usucapione dei beni controversi tenendo conto della sua articolazione e della finalità intrinseca della prova stessa”;

che le intimate non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc, civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile essendo lo stesso manifestamente infondato ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5).

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6. applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: tali prescrizioni sono state nella specie del tutto disattese, non potendo al riguardo ritenersi sufficienti le indicazioni contenute in sede di esposizione del motivo;

che il Collegio condivide la proposta di inammissibilità contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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