LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
SOGEA – EDILIZIA ABITATIVA ED ALBERGHIERA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’Avv. Roberta Federici, rappresentata e difesa dall’Avv. VACATELLO Rocco, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Licia n. 44, presso lo studio dell’Avv. TODINI Paola, dalla quale è
rappresentato e difeso, unitamente all’Avv. Diego Doma, giusta procura speciale a margine della memoria ex art. 47 cod. proc. civ., comma 4;
– resistente –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata in data 19 maggio 2008, comunicata il 26 settembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato.
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda di danni proposta da SOGEA – Edilizia Abitativa ed Alberghiera s.r.l. nei confronti di D.M., ritenendo competente per territorio il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione;
che il Tribunale ha rilevato che il convenuto era residente in Provincia di Trento e che i fatti posti a base della domanda risarcitoria erano avvenuti in quel luogo, mentre priva di pregio doveva ritenersi la circostanza che l’attrice avesse la propria sede legale a Napoli, non potendo valere a radicare la competenza territoriale dell’adito Tribunale il fatto che la società attrice potesse avere risentito delle conseguenze lamentate presso la propria sede, costituendo, questo, un criterio utilizzato nelle controversie di diritto industriale quando non sia possibile accedere ad altri criteri di collegamento, mentre, nella specie, il contratto indicato come fonte di responsabilità era stato sottoscritto a Trento, con conseguente affermazione della competenza per territorio di quel giudice;
che avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza SOGEA s.r.l., al quale ha resistito, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., comma 4, il D., il quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività.
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal resistente, tenuto conto che dall’esame del verbale non risulta l’avvenuta lettura in udienza del dispositivo con contestuale motivazione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. (nel verbale di discussione il giudice riserva la lettura … alle ore 14,30) senza peraltro dare successivamente atto di avervi proceduto nè la lettura del dispositivo risulta dall’allegata sentenza.
Il ricorso deve essere piuttosto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5), atteso che sono state disattese le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, secondo cui nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 n. 5 cod. proc. civ.), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto: la norma in oggetto trova applicazione pure con riferimento al regolamento necessario di competenza. A tale conclusione si perviene perchè, prevedendo l’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 2), la possibilità di proporre ricorso per cassazione , per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all’obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria (Cass. 15584/2007; 6278/2007).
Orbene, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1), 2), 3) e 4), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla, formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomo-filattica (…) di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006”;
che il resistente ha depositato memoria adesiva alla indicata proposta di decisione;
che il Collegio condivide la proposta di inammissibilità contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, in applicazione del principio della socombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010