LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26380/2008 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto R.G.A.D. 53886/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 3.4.06, depositato il 28/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal consigliere relatore è del seguente tenore: ” A.G. chiede, per undici motivi, la cassazione del decreto, emesso il 28 settembre 2006, con cui la Corte d’appello di Roma le ha riconosciuto la somma Euro 1.300,00, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della durata, ritenuta irragionevole per un anno e quattro mesi, di un giudizio, avente a oggetto la quantificazioni di interessi e rivalutazione su prestazioni previdenziali corrisposte in ritardo, iniziato il 28 settembre 2000 davanti al tribunale di Napoli e definito con sentenza del 22 gennaio 2004.
Non si difende il Ministero della giustizia.
Osserva:
Gli undici motivi di ricorso deducono diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione.
Con il secondo, avente carattere pregiudiziale, si contesta la determinazione della durata ragionevole del processo, affermandosi che, alla stregua della disciplina delle controversie previdenziali, dovrebbe essere fissata in due anni per il primo grado e in un anno e sei mesi per il giudizio di secondo grado.
Il motivo è palesemente inammissibile, non accorgendosi la ricorrente che per il giudizio de quo (svoltosi in primo grado) la corte capitolina ha stabilito una durata ragionevole proprio di due anni.
Con il primo motivo e con i motivi dal terzo al quinto, la ricorrente critica la quantificazione dell’equa riparazione del danno non patrimoniale, deducendo che la corte territoriale: ha immotivatamente disapplicato i parametri indicati dalla corte di Strasburgo (da Euro 1000,00 a Euro 1.500,00 per anno di durata della causa e non per il solo periodo eccedente la durata ragionevole); non ha tenuto in debita considerazione la natura previdenziale del credito; ha omesso di statuire sul bonus di Euro 2.000,00 richiesto in ragione della suddetta natura del credito vantato.
I motivi si appalesano manifestamente infondati. La corte territoriale ha applicato i parametri indennitari indicati dalla giurisprudenza di Strasburgo e di questa Corte in punto di quantificazione del danno non patrimoniale e oscillanti mediamente tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno. Sono palesemente infondate alla luce della ferma giurisprudenza di questa Corte le censure riguardanti il criterio di calcolo dell’equo indennizzo utilizzato dal giudice del merito e il mancato riconoscimento del bonus.
Infatti, come è stato più volte affermato, il principio del dovere del giudice nazionale di rispettare le norme della convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare tenendo conto dei criteri di determinazione della riparazione utilizzati, trova un limite nel dovere di applicare la norma di cui L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale può essere indennizzato solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Nè tale criterio di calcolo, divergente da quello utilizzato dalla corte europea che prende in considerazione il danno relativo all’intera durata del processo influisce sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, della convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla legge cost. 23 novembre 1999 n. 2) (Corte europea dei diritti dell’uomo, 2 dicembre 2004, Provvedi; Cass. nn. 8714/2006, 8658/2005, 8603/2005).
Quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000,00 in relazione alla natura previdenziale della controversia, non appare decisivo il richiamo alla sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo 10 novembre 2004, Zullo, perchè se la decisione richiamata ha ritenuto di riconoscere tale somma in caso di violazione del termine di durata ragionevole nei giudizi aventi particolare importanza, tra i quali ha annoverato le cause previdenziali, non ne deriva automaticamente che tutte le cause previdenziali debbano essere considerate di particolare importanza.
Spetta infatti al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus. Tale valutazione discrezionale non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita.
Con i restanti motivi (dal nono al tredicesimo) si censura la liquidazione delle spese.
I motivi appaiono manifestamente fondati relativamente ai diritti.
In teina di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il riscontro di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei minimi tariffari, il giudice del merito, in presenza di una specifica nota spese, non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti e degli onorari, ma deve indicare le voci per le quali non li ritiene dovuti ovvero li ritiene dovuti in misura minore. Peraltro, la determinazione degli onorari, poichè è legislativamente ancorata tra un minimo ed un massimo per voci predeterminate, non richiede, normalmente, una specifica motivazione, attesa la facile controllabilità della relativa operazione contabile, mentre un’adeguata motivazione deve, invece, essere espressa ove ricorrano giustificati motivi che comportino una deroga ai minimi tariffari nei limiti consentiti (giurisprudenza costante).
Ove si condividano i superiori rilievi, sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.
2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti sopra precisati.
Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la Corte può procedere direttamente alla liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari e poste a carico della parte soccombente. Il limitato accoglimento del ricorso, per converso, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 2/3, da porre carico dell’Amministrazione per la parte rimanente.
Spese distratte.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:
che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;
che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010