LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SE.DA.V. di De Angelis Daniela & C. s.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Dè Cestari n. 34, presso l’avv. Valentino Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 56/27/07, depositatali 12 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La SE.DA.V. di De Angelis Daniela & C. s.a.s. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 56/27/07, depositata il 12 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermala la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per ILOR dei 1997.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
2. Il ricorso appare inammissibile poichè l’unico motivo, con il quale si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, a prescindere dal rilievo che sembra in realtà prospettare un errore revocatorio (concludendosi con l’affermazione che la Commissione tributaria è incorsa in un mero errore non rinvenendo la citata documentazione), risulta in ogni caso sfornito dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione, è insufficiente, imposto dalla norma citata, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che siano idonee ad indurre a diversa conclusione le argomentazioni esposte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010