LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.M. *****, L.S.
*****, L.K. *****, L.
I. ***** elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MALQUORI MICHELE, MATTEOLI MASSIMO;
– ricorrenti –
contro
M.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GINI RANIERI, VASARRI VALERIANO;
– controricorrente –
e contro
L.G. (c.f. *****);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1728/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele;
udito l’Avvocato PANARITI Benito, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VASARRI Valeriano, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 agosto 1995 M.R., nella sua qualita’ di coniuge superstite di Lo.Io., deceduta il *****, conveniva davanti al Tribunale di Pisa L.M., L.K., L.S., nipoti della de cuius ed i fratelli della stessa L.I. e L. G., e premesso che con atto in data ***** L.I. aveva trasferito un immobile ai nipoti L. M., L.S. e L.K. mediante costituzione di rendita vitalizia, deduceva, per quello che interessa in questa sede, che l’atto in questione dissimulava una donazione diretta a violare la quota successoria di riserva spettante ad esso coniuge superstite, di cui chiedeva la riduzione.
I convenuti contestavano il fondamento della domanda.
In particolare, M.I. eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione dell’attore a richiedere la riduzione della donazione, avendo egli posto in essere comportamenti inequivoci e concludenti della sua volonta’ di accettare il legato in sostituzione di legittima, disposto in suo favore da M.I. con testamento in data *****, ed avente ad oggetto il denaro esistente sul conto corrente presso la Banca Toscana Agenzia di Pisa, mediante apprensione di tali somme.
Con sentenza in data 3 maggio 2002 il Tribunale di Pisa dichiarava il diritto di M.R. ad agire in riduzione; determinava la quota di riserva spettante allo stesso, dichiarava che l’atto di rendita vitalizia dissimulava una donazione e ne dichiarava la parziale inefficacia nei confronti dell’attore.
Contro tale decisione proponevano appello L.I., L.M., L.S. e L.K..
Con sentenza in data 29 ottobre 2003 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado.
Per quanto riguarda l’eccezione di decadenza di M.R. in ordine all’esperimento della azione di riduzione, la Corte di appello cosi’ motivava:
… si osserva che… il M. ha incassato l’importo pari alla meta’ del saldo attivo del libretto di risparmio e del c/c cointestati al M. ed alla defunta moglie, per la somma di L. 2.250.000, a fronte del valore dell’eredita’, accertato in primo grado e non contestato in questa sede, pari alla somma di L. 731.452,000, e che il M. ha provveduto a tutte le spese necessarie per le esequie, la sepoltura e le onoranze funebri, per la somma di L. 6.500.009, e cioe’ a spese facenti carico alla massa ereditaria in prededuzione rispetto al soddisfacimento di eredita’ e di legati. Ne consegue che correttamente il primo giudice ha escluso che l’incasso delle somme di spettanza della defunta dal libretto e dal c/c costituiscano accettazione del legato in sostituzione di legittima, ed ha affermato, al contrario, la sussistenza di elementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo del M., anteriore e successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato.
Quanto alla dedotta mancata accettazione dell’eredita con beneficio d’inventario, prevista dall’art. 564 c.c. i giudici di secondo grado osservavano che, come gia’ correttamente statuito dal tribunale, tale onere non e’ applicabile nel caso in cui il legittimario, come nella specie, sia stato pretermesso.
Anche in ordine al secondo motivo di appello, attinente alla dedotta carenza di elementi per la dichiarazione della simulazione dell’atto di costituzione di una rendita vitalizia con trasferimento di bene immobile, la Corte di appello riteneva che correttamente il primo giudice aveva ritenuto sussistere detta simulazione sulla base di vari elementi indiziari, unitariamente considerati. Cosi’ concludeva la Corte di appello: In ordine al terzo ed ultimo motivo di appello, ed all’appello incidentale proposto dal M., attinenti alla dedotta mancata specificazione di cui all’art. 560 c.c., ed alla statuizione in merito della sentenza impugnata, si osserva che il M. ha concluso, in primo grado, chiedendo la condanna dei convenuti alla “attribuzione della quota di sua spettanza, nella misura di legge”. Il primo giudice ha ritenuto che la richiesta cosi’ formulata non costituisse espressa proposizione della domanda restitutoria di cui alla norma indicata, e tale e’ anche la valutazione degli appellanti, che deducono la nullita’ della domanda di riduzione proposta dal M. per la carenza dell’indicata specificazione, e la novita’ della domanda di cui all’appello incidentale proposto dal M..
Il Collegio ritiene, al contrario, che, non essendo conoscibile in quel momento la consistenza del patrimonio ereditario ed il valore del bene donato, debba essere ritenuto sufficiente il rinvio alla misura di legge al fine d’integrare la specificazione relativa alla norma di cui all’art. 560 c.c., e che, conseguentemente, la domanda debba essere ritenuta come esaurientemente proposta, anche agli effetti restitutori. Con l’ulteriore conseguenza che, col rigetto del motivo di appello proposto dagli appellanti, ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal M., non costituente domanda nuova, va dichiarato che l’immobile donato deve essere restituito alla massa ereditaria.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi, L.M., L.S., L.K., L.I., illustrati da memoria.
Resiste con controricorso M.R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono che M.R. non poteva esperire l’azione di riduzione senza prima rinunciare al legato in sostituzione di legittima e soprattutto dopo averlo conseguito mediante la riscossione delle somme attribuitegli dalla de cuius. Il motivo e’ fondato.
Nella specie non e’ contestato che la disposizione testamentaria di Lo.Io. in favore del marito costituisse legato in sostituzione di legittima, per cui in tanto M.R. avrebbe potuto esperire l’azione di riduzione in quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato.
In ordine alla esistenza di tale rinuncia e’ del tutto apodittica la affermazione della sentenza impugnata, la quale si limita a condividere l’opinione del primo giudice il quale ha affermato, al contrario, la sussistenza di elementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo del M., anteriore e successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato.
Ad ogni modo si osserva che a nulla rileva il fatto che M.R. abbia utilizzato le somme oggetto del legato per il pagamento di debiti di cui, quale legatario non avrebbe dovuto rispondere.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con i quali i ricorrenti ripropongono rispettivamente la questione relativa alla mancata accettazione dell’eredita’ con beneficio di inventario, della inesistenza della simulazione dell’atto di costituzione di rendita vitalizia, della violazione dell’art. 560 c.c., vengono ad essere assorbiti.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso; assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010