Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.483 del 14/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3182/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2005 R.G.N. 5191/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/11/2009 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/1/2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.O. (e ad altro soggetto) la somma indicata a titolo di restituzione dei 3/10 della mercede dovuta per il lavoro svolto durante la deduzione negli istituti penitenziari.

Avverso la detta sentenza il Ministero proponeva appello, eccependo il difetto di competenza per materia del giudice del lavoro, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale e la infondatezza della domanda.

Il C. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 10/9/2005 rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte riconosceva la competenza funzionale del giudice del lavoro e respingeva la eccezione di difetto di prescrizione.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso con tre motivi.

Il C. e’ rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 354 del 1975. art. 69, della L. n. 663 del 1986. art. 21, per difetto di competenza del giudice del lavoro, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo e infondato.

Rileva il Collegio che, come gia’ sottolineato da questa Corte (v. per tutte da ultimo sent. 15 ottobre 2007 n. 2157.3), con sentenza del 27 ottobre 2006 n. 34 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69, comma 6, lett. a), (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative delle liberta’) che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti e degli internati, concernenti l’osservanza delle norme riguardanti “l’attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonche’ lo svolgimento delle attivita’ di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali dei detenuti”.

Conseguentemente competente a giudicare le dette controversie e’ il giudice delle controversie di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, di cui all’art. 409 c.p.c. e segg., e art. 442 c.p.c. e segg..

Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il termine prescrizionale non potesse decorrere durante il rapporto di lavoro penitenziario, mancando esso di stabilita’.

Il motivo non merita accoglimento.

Invero e’ oramai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze rispettivamente del 26 aprile 2007 n. 9969, del 22 ottobre 2007 n. 22077, del 27 novembre 2007 n. 24642 cui adde del 15 ottobre 2007 n. 21573 cit.) che le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano, infatti, tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto – e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore, di cui alla sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale – come puo’ avvenire nel caso del lavoro nautico, marittimo (art. 373 c.n.) o aereo (art. 937 c.n.).

Del resto,come rimarcato nelle richiamate sentenze di questa Corte, neppure la certezza della stabilita’ reale talvolta e’ stata ritenuta sufficiente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, come e’ avvenuto quando le dimensioni dell’impresa non fossero esattamente rilevabili dal lavoratore e presentassero oggettiva incertezza (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615) oppure nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato da convenire in un unico contratto a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2 (Cass. 15 dicembre 1997, n. 7565), Inoltre, “la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se cio’ risulta necessario per mantenere integre le modalita’ essenziali di esecuzione della pena e per assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria” (cosi’ Corte Cost.

n. 341 del 2006 cit.), cio’ che puo’ determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.

Con la terza censura il Ministero allega violazione della L. n. 354 del 1975, art. 23, come riformulalo dalla L. n. 663 del 1986, e dell’art. 1189 c.c.. L’Amministrazione deduce di non essere tenuta al pagamento dei 3/10 della retribuzione avendo corrisposto il relativo importo alla cassa per il soccorso alle vittime dei delitti, prima, e alle regioni ed enti locali, poi, come previsto dalla normativa successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 42 del 1992; secondo il motivo si tratterebbe di pagamento a creditore apparente, come tale idoneo a liberare il debitore.

Il motivo non e’ ammissibile poiche’ la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, ne’ il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, precisa in quale atto ed in quali termini ha dedotto, nel giudizio di merito, siffatta questione (v. per tutte Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664).

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese de giudizio di legittimita’ non avendo parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472