LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16768/2006 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE Mariano (avviso postale Via Parrocchia n. 10 – 80036 Palma Campania), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto nei procedimenti iscritti ai nn. 51847/04, 51848/04, 51849/04, 51850/04, 51851/04, 51852/04, 51853/04, 51856/04 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 21/03/05, depositato il 26/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2 009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c.. per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso per manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Roma con decreto del 20 maggio 2005 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 500,00 a titolo di indenizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo iniziato davanti al Tribunale di Nola con ricorso proposto da A.M. il 1 giugno 1998 e definito con sentenza del 14 maggio 2003. Determinata in tre anni la durata ragionevole e in due anni il ritardo ingiustificato, la corte territoriale ha liquidato l’indennizzo in Euro 500,00, con gli interessi dalla data del decreto e le spese liquidate in Euro 750,00.
Per la cassazione di tale decreto l’ A. ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale:
1) abbia erroneamente liquidato l’indennizzo, sia nel quantum che nella limitazione al solo periodo del ritardo irragionevole, omettendo anche di liquidare il bonus di Euro 2.000,00;
2) abbia erroneamente liquidato le spese.
2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
La corte, mentre ha esattamente limitato l’indennizzo al solo periodo di ritardo, come imposto dalla L. n. 89 del 2001, che sul punto è stata costantemente ritenuta, immune da sospetti di illegittimità costituzionale o per contrasto con la Convenzione di Roma, ha errato, invece, nel liquidare irragionevolmente l’indennizzo in Euro 250,00 per anno di ritardo.
E’ inammissibile il motivo relativo al mancato esercizio del potere discrezionale di liquidare il bonus di Euro 2.000,00. E’ assorbito il motivo relativo alla liquidazione delle spese.
3. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata sulla base dello standard minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo applicato dalla corte europea.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2000,00 in favore del ricorrente; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 100,00 per esborsi, Euro 365,00 per diritti ed Euro 440,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge;
compensa fino alla metà le spese di questo giudizio e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 450,00 (di cui Euro 50.000 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese liquidate per il giudizio di merito e per quello di legittimità dovranno essere distratte in favore dell’avv. Mariano Ferrante che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010