Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.495 del 14/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul primo ricorso R.G. 20088/07 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

e sul secondo ricorso R.G. 20746/07 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. ALFONSO LUIGI MARRA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

e sul terzo ricorso R.G. 20747/07 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ALFONSO LUIGI MARRA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto V.G. n.ri 232, 262 e 264/06 della Corte d’Appello pi NAPOLI del 21.4.06, depositato il 5.07.06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03.07.08 dal Consigliere e Relatore Dott. Vittorio RAGONESI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. Carlo DESTRO.

La Corte osserva quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi proposti da L.P. (20088/07), S.R. (20746/06) e F.P. (20747/07) veniva impugnato il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli dep. in data 5.7.06 con cui la P.D.C.M. veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 3300,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.

La P.D.C.M. non ha resistito con controricorso.

I ricorsi proposti dalla S. e dal F. sono stati chiamati all’udienza del 9.4.09 ove il ricorso del secondo è stato riunito a quello della prima ed entrambi sono stati rinviati a nuovo ruolo per essere trattati unitamente a quello proposto dal L..

All’odierna udienza i tre ricorsi sono stati trattati congiuntamente.

In merito ai ricorsi in esame il cons. relatore ha a suo tempo depositato (in data 25.11.08 per i primi due e 15.4.09 per il terzo) distinte relazioni tra loro identiche tutte del seguente tenore:

Osserva;

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo presupposto di oltre anni cinque sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare inammissibile limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il settimo motivo si deduce la insufficienza della liquidazione del danno (3300,00 Euro per una durata eccessiva di oltre cinque anni pari ad una liquidazione di Euro 600,00 per anno di ritardo) contestandosi anche il discostamento dai parametri minimi CEDU in ragione della modestia entità della posta in gioco .

I motivi sono manifestamente infondati, essendosi la Corte d’appello discostata dai parametri della Cedu (compresi tra i mille- millecinquecento Euro) in misura ragionevole sulla base di adeguata motivazione basata sulla mancata presentazione dell’istanza di prelievo che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte costituisce indice di un minore patimento psicologico della parte e che quindi giustifica il predetto discostamento purchè contenuto in termini ragionevoli come nel caso di specie. A tale proposito va osservato che la motivazione in relazione alla mancata presentazione della istanza di prelievo non risulta censurata avendo al contrario il ricorrente inammissibilmente dedotto la non applicabilità del principio del modesto valore della controversia non applicato invece dalla Corte d’appello.

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata.

Il motivo è manifestamente infondato avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

Con il quarto,il quinto ed il sesto motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplicativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da otto a quattordici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

L’ottavo, il decimo e l’undicesimo e il dodicesimo motivo pongono la stessa questione relativa a quali tariffe devono essere applicare ai giudizio di equa riparazione.

Gli stessi appaiono fondati, per quanto di ragione, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi.

Il nono ed il dodicesimo motivo sono inammissibili poichè i quesiti non pongono alcuna questione di diritto limitandosi ad una mera domanda sulla sufficienza o meno della liquidazione delle spese nel caso concreto.

Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, con cui si censura che il giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese presentata, appaiono fondati alla luce del principio più volte affermato da questa Corte che il giudice può disattendere dalla nota spese solo con apposita motivazione circa le voci non riconosciute e gli importi modificati.

In conclusione, ove pertanto si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

Considerato:

che i ricorsi già riuniti recanti i nn. 20746/07 e 20747/07 vanno a loro volta riuniti al ricorso n. 20088/88;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nelle relazioni di cui sopra, ad eccezione del secondo e del settimo motivo, essendosi la Corte d’appello discostata in modo eccessivo dai parametri minimi Cedu; che pertanto i ricorsi riuniti vanno accolti nei termini di cui sopra;

che il decreto va di conseguenza cassato in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo nella misura di Euro 4400,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti sulla base di un indennizzo di Euro 800,00 per anno di ritardo, in ragione dell’accertato modesto valore economico della controversia, e di un ritardo di oltre cinque anni cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda saldo.

Segue alla soccombenza altresì la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano nella misura della metà in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e Recidendo nel merito, condanna la P.D.C.M. al pagamento della somma di Euro 4400,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti con gli interessi legali dalla domanda al saldo oltre al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1100,00 di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1100,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della metà; spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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