LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9953/2008 proposto da:
C.M.Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ORLANDO Sergio, ARNESE LEONARDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI TERAMO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 20/08 del GIUDICE DI PACE di TERAMO, depositata il 13/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che sul ricorso proposto da C.M.Z. D. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue;
il relatore Cons. Dott. Ragonesi letti gli atti depositati:
Rileva:
CHE C.M.Z.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice di pace di Teramo in data 13.3.08 con cui veniva rigettato il ricorso per l’annullamento del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Teramo;
CHE al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza delle motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;
che inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda;
che l’Amministrazione intimata si è costituita con controricorso;
Osserva:
CHE, il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate ed è pertanto inammissibile;
che, inoltre le censure che deducono un vizio di motivazione, oltre a non contenere quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., dianzi riportato, investono il merito della motivazione e Si appalesano generiche e prive di autosufficienza;
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Prefetto di Teramo liquidate in Euro mille per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010