Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.50 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29060-2007 proposto da:

CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI (d’ora in poi, per brevità, il Consorzio e/o il CLN) in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio degli avvocati MIRABILE CARLO e BOSCO GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato ORANGES GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato MALLARDO GIANFRANCO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2007 della GIUDICE DI PACE di CERVINARA del 12.7.07, depositata il 18/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDOARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

FATTO E DIRITTO

Vista la rinunzia presentata dal Consorzio Lotterie Nazionali al ricorso per cassazione dalla stessa proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Cervinara del 18.7.2907, nella cauSA CIVILE CONTRO C.A.;

ritenuto che la stessa è regolare (cfr. Cass. S.U. n. 19514/2008) e che è stata notificata alla controparte;

ritenuto che consequenzialmente il ricorso vada dichiarato estinto e che non vada effettuata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione;

visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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