LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21363/2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, PULLI CLEMENTINA, PREDEN SERGIO, giusta a procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
A.M., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 125/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 14/02/08, depositata l’08/05/2008;
udito l’Avvocato Assennato Giuseppe Sante, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
MOTIVI La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado nei rapporti tra gli attuali intimati ( A.M. e altri 22 lavoratori) e l’Inps (escludeva invece la legittimazione passiva dell’Inail e rigettava la domanda rispetto ad altri due lavoratori).
Pertanto dichiarava il diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5 della contribuzione Inps in favore degli attuali intimati per i periodi di oltre dieci anni specificati nella sentenza di primo grado, in cui i medesimi erano stati esposti all’amianto.
La Corte, in linea di diritto, riteneva che il diritto al beneficio in questione richiede la verifica non solo del generico rischio di esposizione all’amianto, ma anche del rischio specifico del superamento della soglia normativa della concentrazione di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 31. Per l’accertamento dei livelli e periodi di esposizione all’amianto faceva riferimento alla c.t.u. svolta in appello.
L’Inps ricorre per cassazione con un motivo motivi. L’ A. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
OSSERVA Il motivo di ricorso, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, lamenta che la Corte di merito, dopo avere prestato adesione alla c.t.u., abbia contraddittoriamente e senza motivazione sul punto riconosciuto il beneficio della rivalutazione anche per i periodi successivi alla data del 31.12.1991 dopo la quale secondo l’accertamento del consulente non era ravvisabile un’esposizione all’amianto superiore alla soglia legale di esposizione di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, in quanto la denunciata contraddittorietà risulta dalla stessa sentenza, che ha riportato i periodi per i quali secondo il c.t.u. i vari lavoratori erano stati esposti al rischio di amianto. Peraltro questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per “intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail” deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi” (così la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass. sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).
Quanto ai rilievi di cui al controricorso, appare doversi in particolare osservare che l’appello dell’Inps, con cui era stata censurata la mancata verifica del superamento della soglia legale di esposizioni, involgeva anche la questione relativa alla durata della eventuale esposizione superiore alla soglia, così come appare irrilevante il preliminare e generico rilievo della Corte d’appello che non era stato contestato che una forma di esposizione all’amianto vi era stata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010