LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22336/2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI Giuseppe, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A., M.L., O.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6033/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 16/07/07, depositata il 10/10/2007;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
MOTIVI La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il Tribunale di Napoli, con distinte sentenze, condannava l’Inps a pagare a B.A., O.G. e M.L., gli interessi legali sulle somme corrisposte a titolo di sussidio per LSU corrisposte in ritardo rispetto alle scadenze del 15 e dell’ultimo giorno del mese.
Proposto appello da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Napoli, riunite le impugnazioni e precisato che l’accoglimento delle domande era fondato sull’applicazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, le rigettava, sul presuppostetene nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.
L’Inps ricorre per cassazione. I lavoratori resistono con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, con riferimento del D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito dalla L. n. 451 del 1994, come sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 608 del 1996, nonchè al D.Lgs. n. 468 del 1998, art. 8, comma 3, l’Inps, richiamando anche alcune pronunce di questa Corte, sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12, cit., alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilità, ma l’inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l’indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. Le stesse conclusioni, d’altra parte, sono estensibili al sussidio per lavori socialmente utili, visto che il D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, nel rinviare alla disciplina sull’indennità di mobilità, recepiscono la suddetta disciplina anche per quel che concerne la cadenza mensile di erogazione della prestazione stessa.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, alla stregua dell’orientamento in materia di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità, riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, detta normativa, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese” (Cass. n. 12627/2008 e altre pronunce analoghe; quanto all’indennità di mobilità cfr. Cass. n. 12747/2008; nonchè Cass. n. 18415 e 18588 del 2003).
Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto delle domande.
Quanto alle spese dell’intero giudizio deve disporsi ex art. 152 disp. art. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta la domande; nulla per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010