Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.512 del 14/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2384/2009 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato LOJODICE Oscar, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 824/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del 3/04/08, depositata il 05/04/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da C.P. contro l’Inps per la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1982, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 5.8.2008, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’assicurata, condannava l’Inps a corrispondere alla C. gli interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidati dal primo giudice, dalla domanda al saldo, e compensava interamente le spese del doppio grado, valutato l’esito finale della lite e l’accoglimento solo parziale delle richieste della lavoratrice.

Avverso detta sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1283 c.c. e art, 112 c.p.c., e vizi di motivazione per non avere il giudice di appello tenuto conto del motivo di appello, con il quale era stata chiesta la condanna dell’Inps a corrispondere gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c., anche sulla sorte capitale, oltre che sugli interessi maturati al momento della domanda giudiziale; 2) violazione degli artt. 24, 38 e 11 Cost., degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c., e degli artt. 112 e 324 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, per avere il giudice di appello compensato le spese del giudizio di primo grado, pur in assenza di appello incidentale, dichiarando che il ricorrente difettava di interesse ad agire e che la domanda dell’attore era fondata solo in parte; 3) violazione degli stessi articoli di legge e vizi di motivazione, per avere il giudice di appello compensato le spese di primo grado, pur in assenza di ricorso incidentale, affermando che le differenze dovute all’appellante, in base ad una prima sentenza del Pretore di Bari che aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, erano quantificabili con un mero calcolo aritmetico e che la ricorrente difettava di interesse ad agire con il presente separato giudizio; 4) violazione delle stesse norme di legge sopra citate e vizi di motivazione per avere il giudice di appello compensato le spese del doppio grado perchè la domanda dell’attore risultava fondata solo in parte.

L’Inps non si è costituito.

Il motivo di ricorso sub 1) è infondato poichè il giudice di appello ha deciso sulla domanda di pagamento degli interessi anatocistici uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali gli interessi anatocistici sono riconosciuti nei limiti consentiti dall’art. 1283 c.c., nulla disponendo in proposito l’art. 429 c.p.c., con la conseguenza che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto quindi della rivalutazione, producono ulteriori interessi (vedi Cass. n. 7324/2009, n. 11673/2008, n. 16834/2006).

I motivi di ricorso sub 2) e 4) sono pari menti infondati in quanto la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il dovere del giudice di appello di provvedere ad un nuovo regolamento, con riferimento all’esito finale della lite (vedi Cass. 11491/2006, n. 19305/2005, n. 15112/2005).

Il motivo sub 3) è anch’esso infondato perchè il giudice di appello ha compensato le spese del doppio grado tenuto conto dell’esito finale della lite che ha visto la ricorrente vittoriosa solo in parte, e precisamente solo per una parte della domanda relativa agli interessi anatocistici, mentre per le restanti domande (essendo stata dal primo giudice dichiarata cessata la materia del contendere per l’avvenuto pagamento del debito da parte dell’Inps) la Corte di Appello ha ritenuto che la lavoratrice fosse priva di interesse ad agire perchè già in possesso di un titolo esecutivo. Quest’ultima affermazione del giudice di appello è stata contestata in modo del tutto insufficiente, non avendo la ricorrente trascritto in ricorso il contenuto del predetto titolo esecutivo (sentenza del Pretore di Bari), come era suo onere per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con la conseguenza che questa Corte non è in condizione di verificare la fondatezza e la decisività della doglianza.

In definitiva il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio, poichè l’Inps non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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