LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4996/2009 proposto da:
A.E.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato TAGLIALATELA Francesco, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE ORTA DI ATELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGLIATA Giuliano, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1056/07 della Sezione Distaccata del Tribunale di Aversa;
udito l’avvocato Francesco TAGLIALATELA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. Lucio Mazziotti Di Celso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, il quale chiede che le Ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, vogliano, rigettando il ricorso per regolamento di giurisdizione in premessa indicato, dichiarare che non spetta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezioni Distaccata di Aversa la giurisdizione in ordine all’azione di manutenzione e risarcimento danni proposta da A.E.R. nei confronti del Comune di Orta di Atella.
Con ricorso depositato il 7/7/2007 A.E.R. chiedeva al tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa – di inibire in via cautelare al Comune di Orta di Atella la prosecuzione delle attività costituenti turbativa del possesso di un fondo di essa ricorrente sul quale il Comune aveva preannunciato la volontà di realizzare opere pubbliche per la costruzione di una scuola, previa adozione delle procedure di esproprio e degli atti tecnici amministrativi essenziali alla realizzazione della programmata opera pubblica.
Il Comune di Orta di Atella si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
All’esito della fase cautelare l’adito tribunale, con ordinanza 15/2/2008, dichiarava la domanda inammissibile stante il proprio difetto di giurisdizione.
Con ricorso ex art. 41 c.p.c., A.E.R. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario.
Il Comune di Orta di Atella ha resistito con controricorso.
Il P.G. con le conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dei giudice amministrativo.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso sottoscritto dall’avvocato Francesco Tagliartela sulla base di una procura rilasciata a margine al ricorso proposto in sede di merito – è inammissibile alla stregua del principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di regolamento di giurisdizione, il ricorso ed il controricorso, siccome soggetti per quanto attiene alla forma alle stesse regole di cui all’art. 364 c.p.c., e segg. (art. 41 c.p.c., comma 1), devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., da un avvocato (iscritto nell’apposito albo) munito di procura speciale, cioè conferita con specifico riferimento alla fase processuale da instaurarsi davanti alle Sezioni unite, nonchè prima della notificazione del ricorso o del controricorso (tra le tante, pronunce 11/4/2006 n. 8371; 22/7/2002 n. 10722; 11/2/2002 n. 1945;
14/4/2000 n. 137).
Anche il controricorso è inammissibile in quanto tardivo perchè notificato al ricorrente e depositato ben oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c.: da tale inammissibilità deriva il divieto per il giudice di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, salva la facoltà di partecipare alla discussione orale (sentenze 21/4/2006 n. 9396; 11/3/2004 n. 4983; 22/7/2002 n. 10933).
Nella specie il difensore del Comune di Orta di Atella non ha partecipato alla discussione orale sicchè non si deve provvedere in ordine alle spese di questo regolamento atteso che la parte intimata è da considerare non costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010