Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.531 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLLI GIULIO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 122, presso lo studio dell’avvocato CARRERA ANTONIO, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.D.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11618/98 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

uditi gli avvocati Franco Gaetano SCOCA, Giulio COLLI, Antonio CARRERA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione dell’A.G.O. con le pronunce di legge.

MOTIVI N.A. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da successiva memoria, pendente il giudizio, proposto innanzi al TAR Lazio, per la denegata iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali (Delib. 2 luglio 1998 sull’istanza del 2 febbraio 1998), pur premettendo di aver notificato nel giudizio innanzi al giudice amministrativo memoria per l’accertamento della cessazione della materia del contendere (in quanto:

a) l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo aveva deliberato l’iscrizione in data 27 luglio 2000, in esito del provvedimento cautelare emesso dal g.a., in sede di gravame;

b) l’Agenzia aveva stipulato, in data 9 aprile 2002, il contratto di lavoro per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale con idoneita’ alla titolarita’ di sede fino a 3.000 abitanti, senza apporvi alcuna condizione di efficacia riconducibile alla vertenza in atto;

c) all’esito del corso – selezione per l’individuazione degli idonei a segretario generale, la ricorrente era stata iscritta ex lege alla fascia professionale superiore e, pertanto, assegnata e nominata, con provvedimenti susseguitisi dal 1 settembre 2004, nella funzione e qualifica di segretario generale di fascia *****).

La ricorrente chiede la regolazione della giurisdizione in favore del giudice ordinario sostenendo che si tratta di controversia relativa a rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. attinente a questioni relative al periodo successivo al 30 giugno 1998, essendo la lesione del diritto prodottasi per effetto di atti o comportamenti assunti e partecipati successivamente a tale data. Deduce anche che viene vantata una posizione soggettiva di diritto soggettivo, non residuando margini di discrezionalita’ in capo alla p.a. in ordine all’iscrizione ove sussistano i requisiti previsti dalla norma, e che si tratta di vicenda meramente modificativa di un rapporto di pubblico impiego in atto, la cui preesistenza e’ presupposto e causa dell’iscrizione all’Albo.

L’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo resiste con controricorso deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, facendo leva sul fatto che le circostanze rilevanti erano anteriori al 30.6.1998.

E’ opportuno preliminarmente rilevare che la affermazione della ricorrente circa la configurabilita’ di una cessazione della materia del contendere nell’ambito del giudizio principale appare formulata al solo fine di riservarsi tale difesa nell’ambito del giudizio sul merito. E si tratta in effetti di questione che dovra’ essere valutata in tale sede.

Quanto alla questione rimessa a questa Corte regolatrice, si ritiene che gli elementi caratterizzanti della controversia depongono in maniera lineare nel senso della giurisdizione ordinaria.

La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 76 e segg., ha istituito l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, rinviando ad un regolamento per i dettagli del suo ordinamento. In tale quadro il comma 83 ha previsto che, fino all’espletamento dei corsi di formazione e di reclutamento, l’ammissione all’albo nel grado iniziale sarebbe stata disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne avessero fatto richiesta e in possesso del requisito dello svolgimento per almeno quattro anni delle relative funzioni. L’art. 12, commi 5, 6 e 7 del regolamento – D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 contiene ulteriori disposizioni sul punto.

La controversia tra la N., incontestamente in possesso della qualifica di vicesegretario, e l’Agenzia e’ sorta in dipendenza del fatto che secondo quest’ultima il requisito dello svolgimento per almeno quattro anni delle funzioni di vicesegretario va verificato con riferimento alla data di entrata in vigore della legge, mentre secondo la N. rileva il termine previsto per la presentazione della domanda.

Considerato che il rapporto di lavoro dei segretari comunali e’ soggetto alla disciplina di privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste indubbiamente, per le relative controversie, anche se relative all’assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 confermativo di quanto gia’ previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29), come gia’ ritenuto da queste Sezioni unite in un caso analogo di denegata iscrizione all’albo di un vice segretario (sentenza n. 12223/2006).

Peraltro, il diritto all’iscrizione all’albo dei vicesegretari, cioe’ di impiegati comunali o provinciali rivestenti tale qualifica, deriva, nelle vicende del genere di quella in esame, non dall’espletamento di un concorso e dal positivo esito dello stesso, ma dal possesso dei requisiti di cui alla disciplina transitoria emanata in occasione dell’istituzione dell’Agenzia per la gestione dell’albo. Non e’ quindi in questione la giurisdizione amministrativa prevista dalla legge per le controversie in materia di concorsi.

Resta da verificare se la giurisdizione ordinaria e’ configurabile anche in relazione alla disciplina transitoria in materia di giurisdizione emanata nel quadro della privatizzazione dei rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione. La risposta e’ positiva poiche’ nella specie, al fine di stabilire, in riferimento al criterio di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 68, comma 7 se la questione alla base della controversia sia o meno posteriore al 30 giugno 1998, indubbiamente rileva il provvedimento in data 2 luglio 1998 con cui e’ stata negata l’iscrizione alla attuale ricorrente, tenuto presente che un provvedimento positivo di iscrizione (provvisto di efficacia costitutiva) sarebbe stato necessario ai fini della attuazione del diritto vantato dall’interessata. Si tratta di conclusione in armonia sia con il predente specifico gia’ richiamato, sia con il principio secondo cui, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore e’ prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, restando irrilevante l’eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, atteso che il discrimine temporale e’ dato dal provvedimento finale cui si addebita l’efficacia di determinare la lesione (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 20126/2005.

14858/2006).

In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la controricorrente a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio in Euro tremiladuecento/00, di cui tremila/00 per onorari e duecento/00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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