Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.532 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22808/2006 proposto da:

SIGMA PRO INGEGNERIA SOCIETA’ SEMPLICE in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GOBBI Vittorio (avviso postale Corso Galileo Ferraris n. 135 – 10128 Torino), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7786/2005 del GIUDICE DI PACE di TORINO del 19.5.05, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Torino con sentenza del 23 maggio 2005 respingeva l’opposizione proposta dalla società semplice Sigma Ingegneria di Tkalez e Amatesi avverso il comune di Torino, per l’annullamento del verbale di contestazione per violazione dell’art. 173 C.d.S.. Rilevava diffusamente che era legittimo l’uso del verbale meccanizzato, secondo un servizio discrezionalmente organizzato dall’amministrazione. Considerava giustificata l’omessa contestazione immediata dell’infrazione.

La Sigma ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 luglio 2006, articolato su due motivi. Il Comune è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il ricorso, muovendo dalla premessa che era stata contestata la paternità del documento informatico dal quale era stato ricavato il verbale meccanizzato, denuncia violazione dell’art 201 C.d.S., e dell’art. 385 regolamento e vizi di motivazione. Parte ricorrente deduce che il verbale notificato non rispecchiava fedelmente quello originariamente redatto dall’organo accertatore, ma riassumeva i fatti, omettendo di riferire particolari significativi per la completezza della contestazione. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte insegna che “In tema di violazioni al codice della strada, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata dell’infrazione, al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido con questi al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 196, C.d.S.) deve essere notificato il verbale di contestazione, sottoscritto da persona appartenente all’ufficio o al comando, anche diversa da quella che ha proceduto all’accertamento dell’infrazione e che, ai sensi dell’art. 385 reg. esec. C.d.S., deve contenere l’indicazione delle ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata e può consistere sia in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento (al quale va eventualmente allegata la verbalizzazione contenente gli elementi mancanti), sia in un verbale diverso rispetto a quest’ultimo, purchè in esso siano specificati gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, e soltanto l’inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può’ cagionare la nullità dell’ordinanza-ingiunzione (Cass. 17546/03). Più precisamente allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come prevede al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385, comma 3 – regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. – esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell’ufficio o comando predetti; in tal caso il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata.

Orbene, ove il verbale meccanizzato, che per la sua stessa tecnica di predisposizione non può essere la copia integrale del modulo iniziale, contenga una sintesi degli elementi di fatto, se ne può lamentare la nullità solo se la forma usata non sia idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. Va infatti rilevato che in sede di giudizio di opposizione vi è la più ampia possibilità di svolgere ogni difesa, previa conoscenza degli atti relativi all’accertamento – che infatti l’amministrazione secondo l’art. 23 comma 2 è tenuta a depositare su ordine del giudice, contenuto in calce al ricorso che fissa la comparizione delle parti.

L’istruttoria svolta può spingersi inoltre alla audizione testimoniale dei verbalizzanti o allo svolgimento di perizie, ispezioni e accertamenti tecnici, ditalchè ben si comprende come il verbale debba contenere a pena di nullità solo gli elementi essenziali per poter conoscere l’addebito e instaurare l’opposizione, restando affidata alla fase successiva la conoscenza e l’approfondimento dei particolari della vicenda.

Nel caso di specie, la contestazione relativa all’uso di radiotelefono durante la marcia e la specificazione che la contestazione immediata era stata omessa perchè l’agente non poteva intimare l’alt, in quanto si trovava in posizione inidonea e pericolosa, erano più che sufficienti a consentire una chiara nozione dell’addebito e per consentire, come è stato fatto, la difesa in via giudiziale. Le differenze rispetto al rapporto originario, che indicava, secondo il ricorso, che il trasgressore reggeva “telefono cellulare con la mano sinistra” ed era persona di sesso maschile, non aggiungevano elementi indispensabili per la difesa dell’opponente. Nè era rilevante, al fine di confutare la violazione commessa, sapere che l’agente accertatore era in condizione di impossibilità di intervenire perchè impedito da luce semaforica rossa nel senso opposto di marcia.

Va considerato che in tema di sanzioni amministrative, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possano considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impedito al cittadino di opporre alla Pubblica Amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli o l’insussistenza dello stesso o la propria estraneità soggettiva al fatto pur oggettivamente verificatosi o, comunque, qualsivoglia utile difesa inerente alla contestazione. Rimane invece irrilevante l’impugnazione del vizio formale ove attraverso di essa non siano fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che a causa di esso sia stato impedito l’esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento. Pertanto, poichè la funzione del verbale notificato al contravventore è quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale essa è preordinata, e solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

Nella specie la pretesa insufficienza descrittiva della contestazione, nei termini sopra riassunti, non ha impedito al contravventore di prospettare le proprie ragioni mediante l’opposizione proposta, onde non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

Tanto i principi giuridici che la motivazione data dal giudice di pace, integrata con quanto testè affermato da questa Corte, sfuggono pertanto alla censura.

Analoga sorte spetta al secondo motivo, che lamenta violazione della normativa in tema di documentazione amministrativa e vizio di motivazione, riferendosi alla mancanza nel verbale meccanizzato dell’indicazione del nome del funzionario che lo aveva redatto, se diverso dall’originale, o immesso nell’elaboratore. La censura non coglie un primo aspetto decisivo della motivazione, che ha osservato come non sia stata rimproverata alcuna inveridicità dell’atto notificato e come l’amministrazione abbia confermato la paternità dell’atto in sede di giudizio. A prescindere da questi rilievi, occorre qui richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. 1226/05; 18407/06;

22088/07; 20117/06). Invano quindi si lamentano omissioni puramente formali ove, come nella specie, sia indiscussa la provenienza dall’amministrazione legittimata alla contestazione e la veridicità dei fatti addebitati.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimato ente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, 20 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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