Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.533 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12536/2008 proposto da:

B.I., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE Emanuele, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOLCINI PIER GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G., I.S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 72, presso lo studio dell’avvocato REANDA Cecilia, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISERNA ROTILIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.L., F.P., F.F., F.

M., F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLI FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 398/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 5/12/06, depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Coglitore Emanuele, difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Calvetta Domenico, (delega avvocato Panariti Paolo), difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Reanda Cecilia, difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“ha sentenza impugnata rigetta l’appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso sentenza di primo grado di parziale rigetto delle loro domande e di accoglimento di domanda riconvenzionale dei convenuti, relative, rispettivamente, a particolari obblighi scaturenti da una compravendita immobiliare e all’arretramento di manufatti realizzati a distanza inferiore a quella legale.

I motivi di ricorso per cassazione non contengono nè la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, nè

la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“ha sentenza impugnata rigetta l’appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso sentenza di primo grado di parziale rigetto delle loro domande e di accoglimento di domanda riconvenzionale dei convenuti, relative, rispettivamente, a particolari obblighi scaturenti da una compravendita immobiliare e all’arretramento di manufatti realizzati a distanza inferiore a quella legale.

I motivi di ricorso per cassazione non contengono nè la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, nè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il collegio condivide la relazione sopra riportata, cui la memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositata dai ricorrenti non oppone validi argomenti;

che, infatti, quanto alle denunce di violazione di legge, per un verso la memoria ripropone la tesi della sufficienza della mera evincibilità del quesito di diritto dal complesso del motivo, tesi già da tempo smentita da questa Corte che ha sottolineato, invece, il carattere formale del requisito di ammissibilità in esame (cfr., per tutte, Sez. Un. 7258/2007); per altro verso contiene essa memoria, in molti casi, la formulazione del quesito, ma con evidente tardività, essendo invece il ricorso la sede propria e tempestiva di tale formulazione; quanto, infine, alle denunce di vizi motivazionali, persiste a sua volta nella omissione sia della chiara indicazione del fatto – inteso come accadimento storico – controverso che sarebbe stato dal giudice di merito ricostruito in maniera censurabile sotto il profilo logico, sia – conseguentemente – dei vizi logici in cui il giudice di merito sarebbe incorso;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00 in favore dei controricorrenti F.L., P., F., M. ed E. ed in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, in favore dei controricorrenti F.G. e I.S., oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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