Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.536 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

DITTA INDIVIDUALE ELECTRONIC CORPORATION DI S.E., in persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato BUONGIORNO DANILO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CARLO GAVAZZI FEME SPA, ora CARLO GAVAZZI AUTOMATION SPA, per atto di fusione per incorporazione del 20/12/06, rep. n. 100466, per atto Notaio Dr. Cesare Bignami di Codogno, in persona del suo Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FIAMMETTA 11, presso lo studio dell’avvocato ITALIA SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANCHETTA RICCARDO M., giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2733/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 9/10/07, depositata il 17/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

udito l’Avvocato Andrea Ciannavei (delega avvocato Danilo Buongiorno); difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI Marco che conferma la relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso sembra inammissibile per piu’ versi.

Anzitutto, difetta il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento ai fatti processuali, dato che dall’atto, sia pure considerato nel suo complesso, non risulta la ratio della decisione impugnata, quantomeno per quel tanto che e’ necessario per comprendere il senso e la rilevanza delle censure.

In secondo luogo, i quesiti con i quali si conclude ciascuno dei due motivi di ricorso sono inammissibilmente generici e, dunque, non soddisfano i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e agli avvocati delle parti;

che la sola parte controricorrente ha depositato memoria;

che la relazione e’ condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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