LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G.;
– ricorrente non diligente –
contro
L.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lo Fermo Carmelo Renato e Giuseppe Guanciali, per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via A. Bertoloni n. 41;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 9913/04, depositata in data 24 maggio 2004;
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’improcedibilita’
del ricorso;
sentito, per il resistente, l’Avvocato Giuseppe Guancioli;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che si e’ riportato alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
che L.L. ha resistito, con controricorso, al ricorso proposto nei suoi confronti da P.G., con atto notificato in data 1 dicembre 2006, per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 9913 del 2004;
che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’improcedibilita’ del ricorso;
che, in prossimita’ dell’udienza fissata per la trattazione della causa in Camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoria, rappresentando che, avverso la medesima sentenza, il P. ha proposto altro ricorso, identico al primo, che e’ stato depositato e iscritto a ruolo numero di R.G. 19587/07.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, stante la pendenza di due ricorsi avverso la medesima sentenza, si deve procedere alla riunione dei ricorsi stessi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo perche’ possa essere fissata la trattazione congiunta dei due ricorsi iscritti ai numeri di R.G. 4139/07 e 19587/07.
P.Q.M.
LA CORTE Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi iscritti ai numeri di R.G. 4139/07 e 19587/07.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010