LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Cassino, Sezione Distaccata di Sora, con provvedimento n. R.G.C.
338/06 depositato il 17/01/08, nel procedimento pendente tra:
R.A.;
CARABINIERI DI ISOLA DEL LIRI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 0/11/2009 dal Presidente Relatore Dott. SETTIMJ Giovanni;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico.
FATTO E DIRITTO
R.A., con atto depositato il 3 0.10.06, propone innanzi al Tribunale di Cassino opposizione avverso verbale n. ***** redatto nei suoi confronti in data 8.10.06 dai Carabinieri di Isola Liri per violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 11.
Il giudice adito, fissata per la comparizione delle parti l’udienza del 22.2.07, all’esito della stessa rinvia “per migliore studio” a quella del 17.5.07, dalla quale rinvia, poi, a quella del 15.11.07, ancora differita d’ufficio al 10.1.08, nella qual ultima occasione si riserva e, con ordinanza 17.1.08, ritenuta la competenza del G.d.P., dispone la trasmissione degli atti a questa Corte ex artt. 45 e 47 c.p.c. “perche’ voglia indicare il giudice funzionalmente competente”.
L’istanza, come gia’ rilevato con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. introduttiva del procedimento ex art. 375 c.p.c., e’ inammissibile per due motivi.
Anzi tutto, come risulta da quanto sopra, il giudice ha sollevato la questione di competenza con ordinanza riservata alla terza delle udienze celebrate (non tenendosi conto di quella rinviata d’ufficio).
Orbene – quand’anche non si voglia ritenere, seguendo il piu’ rigoroso indirizzo di cui, tra l’altro, a Cass. 19.1.07 n. 1167, che la “prima udienza di trattazione” indicata nell’art. 38 c.p.c. possa essere solo quella di prima comparizione prevista dall’art. 183 c.p.c. – non v’e’ dubbio che nell’udienza di prima comparizione, espletate le formalita’ di rito, il giudice rinvii le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, e che in questa, tra l’altro, debbano necessariamente essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, se pure non si riservi di deciderne immediatamente, e che tale prima effettiva udienza segni, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento all’eventuale, successiva, proposizione – rilevazione di tali questioni si e’ irrimediabilmente realizzato.
La questione e’, dunque, tardivamente sollevata.
In secondo luogo, il giudizio e’ stato introdotto direttamente con atto di citazione in opposizione proposto innanzi al Tribunale di Cassino e non con atto di riassunzione d’un precedente giudizio introdotto innanzi ad un G.d.P., il quale si fosse, nel medesimo giudizio, formalmente e validamente dichiarato incompetente.
Nell’indicata situazione processuale non ricorrono, all’evidenza, gli elementi costitutivi del conflitto negativo, in presenza soltanto del quale l’art. 45 c.p.c. consente al giudice successivamente investito della causa, in riassunzione dopo pronunzia d’incompetenza del giudice previamente adito, di proporre l’istanza di regolamento d’ufficio alla Corte di tassazione.
Al riguardo e’ del tutto irrilevante che, nella specie, il G.d.P., adito, come sembra, con un primo ricorso in opposizione, abbia, con provvedimento abnorme esteso di seguito al ricorso medesimo, ante causam ed inauditae partes, declinato la propria competenza, dacche’ provvedimento siffatto non solo non ha ne’ forma ne’ contenuto di sentenza (sulla competenza), si’ che sarebbe stato solo impugnabile con actio nullitatis, ma neppure la stessa parte opponente, che agisce con un ordinario atto di citazione, lo introduce nel giudizio facendovi riferimento quale presupposto della proposta opposizione e dichiarando di agire in riassunzione, di tal che tra il primo ed il secondo ricorso non sussiste collegamento alcuno.
Di conseguenza, il giudice a quo, in assenza di formale conflitto, avrebbe dovuto egli (ma sempre che fosse stato in termini) pronunziarsi sulla competenza e non prospettare un conflitto mai insorto.
Da quanto rilevato emerge l’inammissibilita’ dell’esaminata istanza.
Le parti non avendo svolto attivita’ in questa sede, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010