LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.F., titolare della ditta individuale Selecta Distribuzioni, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Cantore n. 5, presso lo studio dell’Avv. Pontecorvo Michele, dal quale e’
rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.N., titolare della ditta individuale Cipa Pubblicita’, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’Avv. Romanelli Guido, dal quale e’
rappresentato e difesa, unitamente all’Avv. Mauro Felisari, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 176/07, depositata il 24 gennaio 2007;
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Pontecorvo Michele, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito, per il resistente, l’Avvocato Guido Romanelli, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’8 marzo 2005, il Tribunale di Milano, in accoglimento della opposizione proposta da A.F., quale titolare dell’impresa individuale Selecta Distribuzioni, avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del corrispettivo di un contratto di pubblicita’ stradale prevista per la durata di tre anni in ragione di L. 1.100.000 all’anno per ciascuno dei quindici cartelloni bifacciali a bandiera istallati in piazze e strade di Milano, ne ha dichiarato la parziale risoluzione per inadempimento di R.N., quale titolare dell’impresa individuale Cipa Pubblicita’, quanto a sei di essi, escludendo quindi la debenza del relativo corrispettivo;
che il Tribunale ha quindi condannato la committente A. al pagamento di Euro 5.364,69 e accessori per nove cartelloni regolarmente fruiti e, in accoglimento della riconvenzionale, ha condannato la Cipa al rimborso di Euro 3.325,98, per quanto pagato da Selecta e ricevuto – indebitamente – per la prima annualita’ relativa a sei cartelloni;
che avverso tale sentenza hanno proposto appello principale A. F. e appello incidentale R.N.;
che la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 24 gennaio 2007, ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento parziale di quello incidentale, ferma restando la risoluzione parziale del contratto limitatamente ad un cartellone pubblicitario, ha elevato da Euro 5.364,00 a Euro 8.345,07 il capo di condanna per saldo del corrispettivo a favore di Cipa Pubblicita’, e ha ridotto da Euro 3.325,98 a Euro 554,33 il capo di condanna a titolo di rimborso d’indebito a favore di Selecta Distribuzioni;
che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso A.F., quale titolare dell’impresa individuale Selecta Distribuzioni, sulla base di tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, R.N., nella qualita’ di titolare dell’impresa individuale Cipa Pubblicita’;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;
che in prossimita’ della Camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“Il ricorso puo’ essere deciso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5). Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per Cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ (art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: tali prescrizioni sono state nella specie del tutto disattese, non potendo al riguardo ritenersi sufficienti le indicazioni contenute in sede di esposizione del motivo”;
che il Collegio ritiene che non ricorrano le condizioni di evidenza della decisione, che giustificano la trattazione del ricorso in Camera di consiglio;
che, pertanto, il ricorso deve essere trattato in pubblica udienza da svolgersi in sezione.
P.Q.M.
LA CORTE Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010