Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.544 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

P.A., P.C., G.A., GI.AN., G.M., tutti quali eredi di G.D., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Miglino Arnaldo, presso lo studio del quale in Roma, via della Giuliana n. 44, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

C.I.;

– intimata –

nonche’ nei confronti di:

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 495/2008, depositata in data 15 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

RITENUTO IN FATTO

che P.A., P.C., G.A., GI. A., G.M., tutti quali eredi di G.D., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 15 maggio 2008, con la quale – in sede di rinvio – e’ stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che, accogliendo la domanda di C.I., aveva condannato i ricorrenti stessi alla demolizione di opere, meglio specificate nella consulenza tecnica d’ufficio e indicate nella planimetria allegata alla sentenza, alla demolizione di un muro e di una rete metallica, e aveva altresi’ dichiarato G.A. estranea al giudizio;

che le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… I ricorrenti non hanno depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta del ricorso nei confronti dell’intimata che non ha svolto attivita’ difensiva: tale documento, fornendo la prova dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario, costituisce elemento necessario per il perfezionamento della notifica che in mancanza deve considerarsi inesistente.

Pertanto, deve essere fissata l’adunanza in Camera di consiglio per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, salvo che ai sensi dell’art. 372 c.p.c. il ricorrente non depositi gli avvisi di ricevimento”;

che, in prossimita’ dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria, rappresentando l’avvenuto deposito degli avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso a C.I. e a G.A. e deducendo di avere altresi’ provvedere a comunicare a dette parti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’avvenuto deposito;

che, pertanto, non sussistendo le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, disponendosi la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

LA CORTE Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la sezione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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