Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.545 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati ROSA Lino e Giovanni Conti, ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio legale Damadei & Partners;

– ricorrente –

contro

C.L., C.N. e C.

S., rappresentati e difesi dall’Avvocato ARMANI Saverio, per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, Via Varrone n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Vannicelli;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 157/08, depositata in data 12 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Lino Rosa;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha cosi concluso: nulla osserva.

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 12 giugno 2008, ha rigettato l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza del Tribunale di Trento, che aveva accolto la domanda proposta da C.L., N. e S. per ottenere il rilascio di una particella sita nel Comune di Vigo Cavedine e rigettato la domanda dallo stesso proposta per sentire dichiarare l’intervenuto acquisto della medesima particella, in suo favore, per usucapione;

che il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2702 cod. civ. e artt. 99, 112 e 116 cod. proc. civ., formulando il seguente quesito di diritto: “la convenzione (compromesso di compravendita dd.

8.12.1972) ed il patto accessorio (dichiarazione di accomodamento dd.

12.11.1972) con le quali le parti hanno stabilito l’immediato trasferimento del possesso del bene immobile, sostanzialmente anticipatore degli effetti traslativi del diritto che, con la convenzione, le parti si sono ripromesse di realizzare, comportano l’acquisizione in capo all’acquirente dell’animas possidenti cioè della volontà inequivocabile di esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, con la conseguenza che il possesso dell’acquirente sui beni per cui è causa deve essere considerato come esplicazione di possesso “ad usucapionem””;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, come prima il Tribunale, non abbia preso in esame la particolare situazione di possesso da parte sua di una specifica porzione di edificio;

che hanno gli intimati resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha proposto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza si è opposto a tale proposta;

che non ricorrono le condizioni di evidenza decisoria che giustificano la trattazione del ricorso in Camera di consiglio;

che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, disponendosi la trattazione del ricorso in udienza pubblica presso la seconda sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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