Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.546 del 15/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2110/2009 proposto da:

D.M.F., D.V., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, rappresentati e difesi dagli avvocati IMPELLUSO Marco, GRACIS ALESSANDRO, giusta procura a margine del ricorso L. n. 102 del 2006, ex art. 3 e art. 414 c.p.c. del 4/2/08;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, in persona del Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI, 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI Giordano Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA ALFREDO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15031/2008 del TRIBUNALE di MILANO del 18/12/08, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- D.M.F. e D.V. hanno presentato istanza di regolamento di competenza, con ricorso notificato il 16.1.2009 e depositato il 30.1.2009.

Viene impugnata la sentenza del Tribunale di Milano n. 15031/2008, depositata il 18.12.2008, con cui il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della causa di risarcimento dei danni, promossa contro la s.p.a. Fondiaria SAI e C.A., in relazione all’incidente stradale occorso in ***** il *****, ove ha perso la vita il fratello dei ricorrenti, D.F..

Gli intimati, non hanno depositato difese.

2.- Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione di incompetenza, sollevata dalla Fondiaria, sul rilievo che l’incidente si è verificato in provincia di *****; il C. ha la sua residenza in *****, prov. di *****, e la Fondiaria ha la sede principale in ***** e i danneggiati non hanno dimostrato che essa abbia uno stabilimento od un rappresentante idoneo a stare in giudizio entro la circoscrizione del Tribunale di Milano. Ha pertanto indicato come giudici competenti il Tribunale di Brindisi-Sez. distaccata di Francavilla Fontana, o il Tribunale di Firenze.

3.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli art. 18, 33 e 38 cod. proc. civ., e la contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto l’eccezione di incompetenza territoriale non è stata formulata in modo da escludere ogni possibile criterio di collegamento con il Tribunale di Milano.

In particolare, ha omesso di dimostrare che il C. non ha il domicilio entro la circoscrizione del Tribunale di Milano, mentre l’art. 18 individua come criterio di determinazione della competenza territoriale il domicilio, oltre che la residenza, del convenuto o di uno dei convenuti.

4.- Il motivo è manifestamente fondato.

Ed invero, l’efficace proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito richiede la contestazione di ciascuno dei criteri di collegamento applicabili, e quindi, nel caso in cui sia convenuta in giudizio una persona fisica, anche di quello del luogo in cui alla data del fatto si trovi il domicilio di questa, trattandosi di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.

In mancanza, l’eccezione di incompetenza è inefficace (Cass. civ. Sez. 3^, 4 giugno 1997 n. 4975; Cass. civ. Sez. 3^, 22 giugno 2004 n. 11649, entrambe in tema di risarcimento dei danni da illecito civile).

5.- Propongo che, in accoglimento del ricorso, sia confermata la competenza del Tribunale di Milano”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. In accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato competente il tribunale di Milano.

3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente, s.p.a. Fondiaria SAI.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Condanna la s.p.a. La Fondiaria SAI a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472