LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2247/2009 proposto da:
P.R., in qualità di custode giudiziario dei beni sequestrati alla prof. G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ORDITURA Caterina, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
LLOYD CENTAURO SPA in LCA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 2648/07 del TRIBUNALE di NAPOLI del 9/12/08, depositata l’11/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con ricorso depositato il 24.10.2006 P.R., custode giudiziario dei beni sequestrati alla prof. G.C., fra i quali rientrava l’usufrutto su di un immobile in *****, ha chiesto che fosse ammesso in prededuzione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. Lloyd Centauro, conduttrice del suddetto immobile, l’importo dei canoni di locazione relativi al periodo agosto 2005-settembre 2006 (Euro 24.700,00), La procedura ha resistito alla domanda, facendo presente che il contratto di locazione era stato stipulato il 9.5.2005 con il nudo proprietario dell’immobile, S.G.M.; che questi aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7983/2006, l’annullamento del contratto di cessione dell’usufrutto alla G.; che peraltro la medesima sentenza aveva dichiarato inammissibile la domanda di cancellazione del sequestro, poichè la domanda di annullamento del contratto era stata trascritta in data successiva alla trascrizione del sequestro; che il S. gli aveva intimato sfratto per morosità e che in quella sede era stata chiesta l’autorizzazione a chiamare in causa il custode giudiziario, e che egli – nell’incertezza sul soggetto avente diritto al pagamento – aveva versato i canoni di locazione su di un conto riservato a beneficio di colui che sarebbe stato dichiarato legittimato a riceverlo.
Assegnata la causa in decisione il Tribunale di Napoli, con ordinanza 9-11 dicembre 2008, comunicata il 16 dicembre successivo, ha disposto la sospensione del processo, ritenendo pregiudiziale l’accertamento della titolarità del rapporto di locazione e dell’opponibilità al custode giudiziario della sentenza di annullamento dell’atto di cessione dell’usufrutto alla G., oggetto della domanda proposta dal commissario liquidatore della Lloyd nella causa di sfratto intentatagli dal S.. Ha altresì rilevato che in quella causa era stata chiesta l’autorizzazione a chiamare in giudizio il custode giudiziario e che la proposizione di analoga domanda nel giudizio in corso sarebbe risultata preclusa dalla pendenza del precedente procedimento.
Con atto notificato il 15 gennaio 2009 il P. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza di sospensione, affidandone l’accoglimento a sei motivi.
L’intimata non ha presentato difese.
2.- Tutti i motivi denunciano l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 295 cod. civ., in quanto:
– la causa pregiudiziale non verte fra le stesse parti del giudizio asseritamente pregiudicato e pertanto la relativa decisione non potrebbe fare stato in quest’ultimo (1^ motivo); tanto più che il custode giudiziario non è stato effettivamente chiamato a partecipare al giudizio, nonostante l’autorizzazione in tal senso (2^ motivo);
la motivazione è insufficiente e contraddittoria (3 motivo);
– ricorrevano i presupposti per la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., perchè connessi e pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario (4^ e 6^ motivo);
– la sospensione verrebbe a violare le norme in tema di accertamento dei crediti nelle procedure concorsuali (5^ motivo).
3.- Il ricorso è manifestamente fondato, per le ragioni di cui al terzo, al quarto ed al sesto motivo. Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione). La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass. civ. Sez. 3^, 11 ottobre 2006 n. 21727; Cass. civ. 22 maggio 2008 n. 13194).
Nella specie, è indubbio che le due cause siano connesse e l’ordinanza impugnata non ha in alcun modo motivato la mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 274 cod. proc. civ., con riferimento al diverso stato delle due cause o ad altra ragione valida.
Il provvedimento deve essere annullato, restando assorbiti gli altri motivi.
5.- Propongo l’accoglimento del terzo, del quarto e del sesto motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. L’esame dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti – richiesto dal ricorrente con la memoria di replica – è inammissibile, trattandosi di questioni su cui la sentenza impugnata non ha pronunciato e che non risultano dedotte nella sede di merito.
2. In accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento di sospensione e disposta la prosecuzione del giudizio.
3. – La liquidazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dispone la prosecuzione del processo. Spese rimesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010