LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2700/2009 proposto da:
COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (PR), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo Studio dell’avvocato MENALDI Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE CRISTIANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZI GAIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 78, presso lo studio dell’avvocato ROSSI Giampaolo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione;
– resistente –
avverso l’ordinanza n R.G. 4481/08 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 19/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato Mariani Marco, (delega avvocato Menaldi Valerio), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Giraldi Luca, (delega avvocato Giampaolo Rossi), difensore della resistente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G., in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con atto notificato il 20.1.2009 il Comune di Monte S. Giovanni Campano ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro l’ordinanza 19.11.2008, non ancora comunicata dalla Cancelleria, con cui il Giudice istruttore del Tribunale di Velletri ha respinto l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo notificato al Comune dalla s.p.a. Consorzio Gaia, opposto dall’ingiunto.
L’ordinanza ha preliminarmente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri sollevata dal Comune.
Con l’unico motivo quest’ultimo lamenta l’erroneità della decisione, dovendosi a suo avviso ritenere competente il Tribunale di Frosinone.
L’intimata non ha presentato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ., comma 1, con la quale sia concessa (o negata) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè si tratta di provvedimento non definitivo e non decisorio (Cass. Civ. 20 novembre 2 001 n. 14617; Cass. Civ. 5 agosto 1997 n. 7211).
La pronuncia sulla competenza ivi contenuta potrebbe essere riveduta e corretta con la sentenza definitiva, emessa a chiusura del giudizio di opposizione, di cui nella specie è stata disposta la prosecuzione, mediante invito alle parti a precisare le conclusioni.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella memoria di replica non valgono a disattendere. Pur se la motivazione del provvedimento sulla competenza appare articolata in termini tali da poter coincidere con la motivazione di una sentenza, resta il fatto che il provvedimento medesimo costituisce un’ordinanza meramente interlocutoria, avente ad oggetto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, quindi non suscettibile di autonoma impugnazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010