LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.A.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso l’avvocato PAPANTI PELLETIER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale Notaio CHIARA CONTURSI di UDINE – Rep. n. 123463 del 6/11/09;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso l’avvocato OCCHIPINTI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHEDINI IPPOLITA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il 427/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAPANTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. GIANCOLA: il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;
il P.G. Dott. RUSSO Rosario nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 4 dicembre 2009, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO R. G., osserva e ritiene:
– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data 4.09.2009, ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive;
“Visto il ricorso (notificato il 2.04.07) in tema di revisione delle condizioni del divorzio L. n. 898 del 1970, ex art. 9 proposto da S.A.L. nei confronti di A.M., che ha resistito con controricorso (inoltrato per la notifica a mezzo posta il 7.05.07).
Osservato e ritenuto:
a – che la ricorrente ha impugnato il decreto in data 22.11 – 27.12.2006, con cui la Corte d’appello di Trieste ha respinto il suo reclamo avverso il decreto del 30.03 – 10.04.2006, reso dal Tribunale di Udine, ed accolto, invece, il reclamo incidentale dell’ A., in punto di spese processuali.
B – che la Corte territoriale ha conclusivamente ed argomentatamente confermato il diniego di assegno divorzile in favore della S., gia’ espresso dal Tribunale;
c) che a sostegno del ricorso la S. deduce in sintesi che il provvedimento impugnato:
1. e’ errato ed ingiusto per violazione di legge, onde ne chiede la cassazione a norma dell’art. 111 Cost., comma 7.
2. ha mal applicato la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, ed inosservato i relativi criteri ed orientamenti giurisprudenziali, non avendo attribuito rilevanza al sopravvenuto mutamento delle condizioni o del reddito delle parti avvenuto dopo la sentenza di divorzio, resa il 18.12.1981, e segnatamente al miglioramento della situazione patrimoniale dell’ex coniuge, a suo parere integrante ragionevole sviluppo di situazioni ed aspettative gia’ presenti all’epoca del divorzio stesso e non derivate da nuovi fatti, ragione per cui avrebbe dovuto esserle riconosciuto l’affidamento ad un tenore di vita ad esso correlato, non avendo, altresi’, considerato che, stante la sopravvenuta alterazione del precedente equilibrio patrimoniale, non potevano costituire circostanze ostative all’attribuzione dell’assegno in questione il fatto che non fosse stato da lei chiesto in sede di divorzio e l’assenza di un deterioramento della propria condizione economica, nonche’ ancora avendo ritenuto preclusiva la circostanza che al momento del divorzio fossero prevedibili futuri incrementi economici a vantaggio della controparte e sia avendo dato rilievo a cospicui segni contrari all’affermato deterioramento della sua situazione economica, laddove, invece, l’unico elemento apprezzabile, costituito dalla somma di Euro 100.000,00 (L. 200.000.000), pervenutale per successione materna, era stato sopravvalutato e, comunque, corrispondeva a frazione trascurabile dell’incremento reddituale nel contempo conseguito dall’ex marito;
d – che l’illustrazione delle censure e’ seguita dalla formulazione del seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (D.Lgs n. 40 del 2006, art. 27, comma 2): Se l’ingente incremento del reddito di uno solo dei gia’ coniugi, maturato nel tempo tra la sentenza di divorzio e la domanda di revisione, ai sensi della L. Div., art. 9, comma 1, giustifichi l’accoglimento di tale domanda nel caso in cui, non essendo stato richiesto un assegno a carico del coniuge meglio dotato sul piano patrimoniale in sede di divorzio, tuttavia risulta che l’ulteriore miglioramento successivo della condizione patrimoniale di quest’ultimo si configura come mero sviluppo della complessiva sua condizione preesistente;
e – che le censure inerenti all’iter motivazionale che sorregge la conclusione dei giudici di merito secondo cui non poteva ritenersi provato il peggioramento della situazione economica della S. si risolvono in inammissibili critiche generiche ed apodittiche e rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non e’ dato desumere illogicita’ o carenze motivazionali decisive, essenzialmente volti ad un non consentito in questa sede di legittimita’, piu’ favorevole apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi della ricorrente;
f – che del pari inammissibili si rivelano il formulato quesito di diritto e gli illustrati motivi che lo sottendono, dal momento che vengono conclusivamente poste a sostegno del gravame, anche con non apprezzabili soggettive ed apodittiche asserzioni d’indole valutativa, questioni non pertinenti rispetto alla ratio decidendi, dal momento che:
1. i giudici di merito:
– non appaiono ne’ avere erroneamente considerato l’assenza di analoga domanda nel giudizio di divorzio di per se’ ostativa all’attribuzione dell’assegno di divorzio in sede di revisione L. Div., ex art. 9, avendo esplicitamente pure richiamato l’opposto principio, ne’ ritenuto non prevedibile la favorevole evoluzione economica dell’ex coniuge, la quale, anzi, hanno posto in rapporto di continuita’ con la situazione preesistente, espressamente assumendo sul punto la tesi della S.;
– hanno confermato il diniego del chiesto beneficio sostanzialmente ritenendo che in relazione all’assetto di interessi stabilito in sede di divorzio gli ulteriori incrementi reddituali fruiti dall’ A. in epoca successiva non integravano nuove sopravvenienze valutabili L. Div., ex art. 9, poiche’, secondo la stessa tesi della ricorrente, erano frutto del ragionevole percorso personale e reddituale dell’ex coniuge, e poiche’ tale percorso evolutivo ed i connessi vantaggi economici si erano gia’ manifestati dopo la cessazione della convivenza coniugale e prima del divorzio del *****, sicche’ la S., che aveva rinunciato a chiedere l’assegno in sede di divorzio, ben avrebbe potuto, invece, all’epoca giovarsene, sia pure quali espressione di sue prevedibili, previste e tutelatali aspettative.
2. che la S., anche nel quesito di diritto, in cui si limita a prospettare genericamente l’ingente incremento del reddito dell’ex coniuge e l’ulteriore miglioramento successivo, ha anche omesso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di richiamare specificamente dati concreti eventualmente emersi nelle fasi di merito (inerenti anche a se’ e non solo all’ex coniuge) ed in tesi trascurati dai giudici di merito, che avrebbero dovuto consentire di desumere l’entita’ della variazione di consistenza delle condizioni economiche di ciascuna delle due parti e conseguentemente la sostenuta sopravvenuta sensibile alterazione in suo danno del relativo precedente divario e del pregresso equilibrio e, dunque, di efficacemente contrastare anche per tale profilo l’avversata conclusione secondo cui non aveva provato il deterioramento della propria condizione personale rispetto all’epoca del divorzio.
G – che, in conclusione, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”.
che la relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
che il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., il nuovo procuratore speciale della S., ha premesso anche che non e’ stato, oggetto di censura l’esclusione da parte della Corte distrettuale del sopravvenuto peggioramento della condizione economica della sua assistita (pag. 11 della memoria) ma il criterio di valutazione dell’aumento reddituale dell’ex marito che in particolare nella medesima memoria a) viene stigmatizzato il deposito, attuato nella pregressa fase del presente procedimento dal precedente difensore della ricorrente, di un manoscritto personalmente redatto e sottoscritto dalla medesima parte, scrittura che avrebbe dovuto, invece, rimanere riservata ed alla quale non poteva essere in ogni caso attribuita alcuna efficacia probatoria, tanto meno confessoria, e, comunque, valore prevalente rispetto a quello degli atti difensivi del suo difensore; ed inoltre b) risultano formulate osservazioni critiche in ordine alla sfavorevole valutazione della questione di diritto insita nell’impugnato diniego di attribuzione dell’assegno divorzile in sede di revisione, ribadendo che il diniego e’ stato erroneamente correlato alla prevedibilita’, al momento del divorzio, del futuro miglioramento della condizione patrimoniale dell’ex marito, senza prendere in considerazione il “ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio” ed il rilevante “quid pluris” rispetto alla situazione preesistente, relegando lo sviluppo reddituale dell’ A., ben superiore alla normale progressione stipendiale, al rango di “continuita’” con il periodo pregresso.
– che non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, dal momento che le osservazioni articolate nella memoria:
a. si rivelano inammissibili laddove si sostanziano in contestazioni, non prospettate nel ricorso introduttivo, e, dunque, tardive, concernenti la valutabilita’ e l’efficacia probatoria del contenuto della memoria personalmente redatta dalla S., argomentatamente affermate dai giudici di merito (pagg. 6 e 7 del decreto), contenuto peraltro dagli stessi apprezzato, nel contesto delle ulteriori risultanze istruttorie, per escludere il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, conclusione che nella medesima memoria si afferma non essere stata oggetto d’impugnazione in questa sede.
b. appaiono inidonee a scalfire l’avversata pronuncia sfavorevole laddove s’appuntano sul principio di diritto che sorregge il diniego di attribuzione dell’assegno divorzile, poiche’ sottendono una sorta di automatismo tra gli incrementi di reddito dell’ex coniuge, che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni presenti al momento del divorzio e rapportabili all’attivita’ svolta e/o al tipo di qualificazione professionale del beneficiario, e l’attribuzione del chiesto beneficio, quando, invece, detti incrementi, pur rivestendo valenza nell’accertamento del diritto alla revisione, non ne comportano di per se’ soli il riconoscimento, dovendosi in ogni caso valutare, sulla base di un esame complessivo della fattispecie concreta, se siano suscettibili di assumere rilievo alla stregua del criterio legislativo della esistenza di giustificati motivi di riconoscimento dell’assegno originariamente non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti (in tema cfr. Cass. 200000958).
– che, quindi, il ricorso della S. va respinto;
– che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010