Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.561 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20363/2008 proposto da:

R.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA Giulio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 9 gennaio 2008, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor R.G., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo avente ad oggetto la ripetizione di contributi agricoli unificati versati per gli anni 1980-1987, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in due anni e nove mesi) il danno non patrimoniale in Euro 2.200,00 in ragione della modestia della posta in gioco.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la signora R.M. con atto notificato in data 21 luglio 2008, con un unico mezzo d’impugnazione.

L’amministrazione non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si censura per vizio di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la corte territoriale immotivatamente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, liquidando Euro 800,00 per ogni anno d’irragionevole ritardo, sebbene si trattasse di causa assistenziale, avente ad oggetto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria della disoccupazione agricola per i braccianti.

Il motivo è infondato. La motivazione in ordine alla sussistenza di elementi idonei a giustificare la riduzione del criterio ordinario annuale di commisurazione dell’equa riparazione, e in particolare all’affermazione della modestia della posta in gioco, non deve essere necessariamente contenuta in una parte della motivazione al punto specificamente dedicata, ma può desumersi anche da altre parti del decreto. Nella specie, la Corte Territoriale aveva precisato la natura e l’oggetto della causa nell’esposizione del fatto, dalla quale si ricava che, diversamente da quanto si assume con il ricorso, la causa presupposta non aveva natura assistenziale, avendo ad oggetto non già il riconoscimento del diritto all’assistenza, ma il rimborso di quanto già versato a titolo di contributi agricoli unificati. D’altra parte il ricorrente, nel censurare il giudizio sulla natura del giudizio presupposto, non riferisce neppure di avere indicato al giudice di merito l’ammontare della somma che era stata chiesta in restituzione, e non allega elementi utili a contraddire la valutazione espressa dalla corte territoriale circa la modestia della posta in gioco.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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