LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20381/2008 proposto da:
V.F. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA Giulio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 10 gennaio 2008, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor V.F., premesso con precedente decreto passato in cosa giudicata il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di Euro 1.000,00 per la protrazione per due anni, oltre il termine ragionevole, di un processo instaurato a carico dell’INPS, e a quella data non ancora concluso, condannò la stessa amministrazione al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’ulteriore irragionevole protrazione del medesimo giudizio per altri due anni e quattro mesi, e liquidò il danno non patrimoniale in Euro 1.170,00, in ragione di Euro 500,00 per ogni anno, oltre agli accessori.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor V.F., con atto notificato in data 21 luglio 2008, con un unico mezzo d’impugnazione .
L’amministrazione non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si censura per vizio di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la corte territoriale immotivatamente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, liquidando Euro 500,00 per ogni anno d’irragionevole ritardo.
Il motivo è inammissibile. Nell’impugnato decreto, la motivazione sul punto contestato, concernente la misura unitaria annuale di liquidazione dell’equa riparazione, non manca, avendo la corte affermato che il precedente decreto, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento dell’equa riparazione per i primi due anni di irragionevole ritardo nella definizione dello stesso processo, era passato in cosa giudicata, e che esso faceva stato tra le parti sia in ordine alla ragionevole durata che il processo presupposto avrebbe dovuto avere, e sia in ordine alla liquidazione equitativa di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.
L’affermazione dell’esistenza di un giudicato sul punto, fatta dalla corte territoriale a giustificazione della liquidazione, non è stata censurata dalla parte ricorrente, e in ogni caso non poteva essere censurata con il mezzo del vizio di motivazione, ma eventualmente solo con quello della violazione di legge. Il ricorso, che non coglie la ratio decidendi dell’impugnato decreto, è pertanto inammissibile.
In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a decisione sulle spese.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010