LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.D. (c.f. *****), ELECTROBETON S.R.L., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso l’avvocato GRANZOTTO ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI GRAVIO VALERIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
e sul ricorso n. 29032/2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.D., M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3981/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/11/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANDREA GRANZOTTO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato dello Stato ROBERTA TORTORA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, o l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.D. e M.A., quale procuratore speciale della Elettrobeton srl, titolari ciascuno del 50% del capitale sociale della Electrobeton Zaire S. r. l. con sede in *****, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero del Tesoro, chiedendone la condanna a versare loro la somma di dollari USA 2.656.113 pari ai danni subiti nel corso del tumulti popolari verificatisi il ***** nello *****, come constatato dal Tribunale locale e dall’Ambasciata italiana nello *****.
Il Ministero convenuto si costituiva e chiedeva rigettarsi la domanda.
Con sentenza depositata il 17 gennaio 2001, il Tribunale di Roma rigettava la domanda, compensando le spese del giudizio tra le parti.
Avverso detta sentenza proponevano appello i soprascritti nelle rispettive qualita’ con citazione notificata al Ministero del Tesoro il 27 febbraio 2002.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel frattempo subentrato per legge a quello del Tesoro, che chiedeva rigettarsi il gravame.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 3981/04, rigettava l’appello ritenendo che gli appellanti fossero privi di legittimazione attiva in quanto l’istanza per il riconoscimento dell’indennizzo era stato presentata dal B. nella sua qualita’ di amministratore legale della Electrobeton Zaire srl, societa’ di diritto *****, che non aveva, in quanto tale, diritto ad ottenere alcun indennizzo, mentre il B. ed il M. (quest’ultimo quale procuratore della Elettrobeton srl) non avevano proposto nei termini di legge alcuna istanza di indennizzo onde gli stessi dovevano ritenersi sprovvisti di legittimazione attiva non essendo essi destinatari del provvedimento dell’Amministrazione che aveva respinto l’istanza di indennizzo della Electrobeton Zaire srl.
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione il B. e la Elettrobeton srl sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha, altresi’, depositato ricorso incidentale subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti assumono che essi, rispettivamente cittadino italiano e societa’ di diritto italiano, erano certamente legittimati a richiedere l’indennizzo, onde la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la loro legittimazione attiva.
In realta’, secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe emesso una pronuncia di decadenza dall’azione per non avere essi proposto nei termini l’istanza di indennizzo all’Amministrazione, ed assumono che tale pronuncia non poteva essere emessa in assenza di una eccezione di parte. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione deduce che, in ogni caso,i ricorrenti non avevano diritto a chiedere l’indennizzo poiche’ la L. n. 98 del 1994 non aveva prorogato i termini per la richiesta dell’indennizzo stabiliti dalla L. n. 135 del 1985.
Venendo all’esame del ricorso principale, va osservato, in punto di fatto, che il B. in data 5 giugno 1995 propose l’istanza di indennizzo unicamente per conto della societa’ Electrobeton Zaire srl, societa’ di diritto ***** e che il medesimo B., cosi’ come il M., quale procuratore della Elettrobeton srl, non avevano presentato in proprio alcuna istanza di indennizzo.
Successivamente gli attuali ricorrenti avevano proposto il giudizio sostenendo l’erroneita’ del provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione.
Invero, tale ricostruzione della vicenda effettuata dalla Corte d’appello e’ contestata dai ricorrenti che sostengono, invece,che la domanda di indennizzo era stata presentata dal B., che si era qualificato amministratore unico della Electrobeton Zaire, ma che non aveva dichiarato di proporre l’istanza in tale qualita’,per cui non poteva ritenersi che la domanda era stata presentata dalla societa’ *****, dovendosi invece ritenere che la stessa fosse stata presentata a nome dei soggetti italiani che avevano investito i loro capitali nella societa’ ***** o comunque direttamente in proprio da esso B.. A riprova di cio’ aggiungono che nel provvedimento di rigetto dell’istanza non vi e’ alcun riferimento alla societa’ di diritto *****, essendo il rigetto motivato solo in ragione della tardivita’ della stessa La censura in esame e’ inammissibile. La stessa, infatti, non si attiene al principio di autosufficienza dal momento che non riporta nel ricorso il testo integrale della istanza di indennizzo ne’ del provvedimento di rigetto, onde non consente a questa Corte, cui e’ inibito l’accesso agli atti della fase di merito e che non e’ tenuta ad effettuare accertamenti in fatto, di verificare la fondatezza dell’assunto difensivo.
Deve dunque concludersi che,conformemente all’accertamento effettuato dalla Corte di appello, la domanda di indennizzo era stata presentata dalla Electrobeton societa’ di diritto ***** e che in relazione a tale istanza vi era stato il provvedimento di rigetto dell’amministrazione di cui i ricorrenti si sono doluti innanzi al giudice ordinario.
Stando cosi’ le cose, la pronuncia di carenza di legittimazione attiva contenuta nella sentenza impugnata, appare corretta. La stessa, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,non e’ una pronuncia di decadenza basata sul fatto che gli attuali ricorrenti non avevano presentato in proprio la domanda di indennizzo nel termine di decadenza di 120 giorni, bensi’ e’ una vera e propria pronuncia di carenza di legittimazione ad agire basata sull’accertamento che i ricorrenti si sono doluti nei confronti di un provvedimento di rigetto da parte dell’Amministrazione che riguardava esclusivamente la societa’ ***** che aveva proposto l’istanza. E’ ben nota a tale proposito la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente chiarito che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione dell’attore, quest’ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente – soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarita’ attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di “legitimatio ad causam” nel caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarita’ del diritto (ex plurimis Cass. 13756/06).
Alla luce della citata giurisprudenza e’ quindi del tutto evidente che nel caso di specie, in cui i ricorrenti hanno agito per contestare un provvedimento della pubblica amministrazione, emanato nei confronti di un diverso soggetto, ricorra una ipotesi di carenza di legittimazione ad agire (in fattispecie analoga v. Cass. 15550/08).
Il ricorso principale va pertanto respinto resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 12.000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010