Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.572 del 15/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17237/2008 proposto da:

P.A. (C.F. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi giusta procura a margine del ricorso;

– ricorreste –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

OSSERVA Che P.A., con ricorso per cassazione notificato il 18.6.2008, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 9 novembre 2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a giudizio, introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso 31.1.97 ed ancora pendente, in relazione ad eccesso di durata di 9 anni e 3 mesi rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in due anni, periodo indi ridotto a 5 anni ed 11 mesi, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 800,00 e le spese processuali in Euro 451,00.

Che il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato non ha spiegato difesa.

Che il primo motivo, con cui il ricorrente richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale è inammissibile. Premesso che la Corte territoriale si è uniformata al limite di congruità di due anni indicato in sede europea in ordine alle controversie lavoristiche, resta da osservare che sarebbe stato onere del ricorrente provare che le evenienze del caso concreto avrebbero consentito di definire il processo in tempo più rapido; nè di certo tale onere può ritenersi assolto mediante astratti richiami enunciati privi di correlazione con la fattispecie esaminata.

Che analoga sorte meritano le censure con cui si lamenta omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00, in maniera parimenti generica. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto tale somma in relazione a determinate controversie di particolare importanza tra le quali ha inserito le cause previdenziali, ma ciò non vuoi dire che ogni causa di tale natura sia per ciò solo importante, e la relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito, che essendogli concessa la facoltà discrezionale di adattare alla fattispecie i criteri indicativi di liquidazione, può comprendere nella determinazione della componente non patrimoniale anche il bonus in discussione ove ritenga la particolare incidenza della natura della causa sul patema denunciato. Nè ciò implica obbligo di specifica motivazione, che devesi ritenere implicita.

Che in ordine alla riferibilità dell’indennizzo liquidato al solo eccesso di durata, si richiamano i precedenti di questa Corte nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008.

Che le censure mosse avverso la liquidazione del danno sono fondate poichè la Corte di merito ha applicato il parametro adottato per l’intera eccedenza riscontrata.

Che sono assorbite le censure in punto spese.

Che in relazione al motivo accolto l’impugnato decreto deve perciò essere cassato con pronuncia nel merito, non necessitando ulteriori indagini istruttorie, liquidando l’equo indennizzo in Euro 5.400,00 (Euro 800,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per ciascun anno successivo) e determinando le spese processuali secondo la tariffa vigente per i procedimenti ordinari come da dispositivo. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese della presente fase di legittimità vengono compensate nella misura di 1/2, ponendo il residuo a carico dell’amministrazione soccombente. Con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorario. Compensa per 1/2 le spese del presente giudizio di legittimità e condanna l’amministrazione soccombente al pagamento del residuo che liquida in Euro 400,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472