LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliata in Roma, in via di Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
STUDIO ASSOCIATO STARTRASH DI DANIELA RANDONE E MARIA ANTONIETTA FAINA;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 2/32/07, depositata il 9 febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 dal Relatore Cons. GRECO Antonio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2/32/07, depositata il 9 febbraio 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano *****, ha riconosciuto allo studio associato di R.D. e F.M. A. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999 e 2000.
Le contribuenti non hanno svolto attivita’ nella presente sede.
Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che l’onere della prova della sussistenza dell’autonoma organizzazione gravi sull’ufficio finanziario.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, per non essere stata svolta alcuna considerazione, ai fini dell’accertamento dell’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, sulla circostanza, emergente dalla dichiarazione delle contribuenti, che lo studio si sia avvalso di una dipendente.
La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale l’esistenza di autonoma organizzazione non puo’ che essere oggetto di indagine di fatto, il cui onere di prova incombe all’Ufficio, e secondo la quale nel giudizio, promosso con l’impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta, di fronte all’affermazione di assenza di presupposto del tributo avanzata dal contribuente l’Ufficio avrebbe dovuto indicare e provare dove consisteva e in che cosa consisteva invece la presenza del presupposto del tributo, prova, al contrario, non fornita – non e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, periodo 1^, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo, assorbente, motivo appare manifestamente fondato”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010