LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
B.R.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 30/2007/01 depositata il 29/5/2007 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da B.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione della CTR dell’Umbria, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Terni n. 124/02/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Iva 1998.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR pur consapevole della tipologia di accertamento eseguito – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 cit. – avrebbe affermato la illegittimita’ dell’accertamento, facendo esplicito riferimento alle condizioni del metodo di accertamento induttivo c.d. puro disciplinato dal secondo comma del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.
La censura e’ infondata. In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti (Sez. 5, Sentenza n. 6852 del 20/03/2009). La CTR, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, se non sotto il profilo della motivazione, ha escluso il carattere di concordanza, precisione e gravita’ per assurgere a livelli di prova certa alla mancata annotazione dei corrispettivi, cosi’ come determinata dai verificatori ; di talche’ e’ irrilevante l’ulteriore affermazione della CTR circa la presenza della dichiarazione, da parte del contribuente del reddito di impresa.
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullita’ della decisione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto priva di motivazione in ordine agli aspetti di inattendibilita’ delle valutazioni compiute dai verificatori e fatte proprie nell’avviso di accertamento.
La censura e’ infondata in quanto nella sentenza vengono indicati, sia pur succintamente, gli elementi che giustificano il convincimento del giudice.
Con terzo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe valutato tutti gli elementi di fatto risultanti dal pvc e richiamati dall’Ufficio.
La censura e’ fondata. La motivazione della decisione, nella parte in cui omette la specifica valutazione degli elementi di fatto risultanti dal pvc (incongruenze del conto cassa, presenza in magazzino di giacenze minori rispetto a quelle desumibili dalla contabilita’, esame dell’andamento delle rimanenze merci) – facendo riferimento soltanto alla mancata annotazione dei corrispettivi – evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010