LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 546/39/06, depositata il 30 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n, 546/39/06, depositata il 30 dicembre 2006, con la quale è stato riconosciuto a R.G. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’Ufficio, secondo cui il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, con effetto preclusivo del diritto al rimborso, appare manifestamente fondato, risultando dagli atti di causa che effettivamente l’Ufficio aveva proposto tale eccezione, sulla quale il giudice ha del tutto omesso di pronunciare, nonostante la potenziale decisività della questione (la quale, peraltro, avendo natura officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra: Cass. nn. 25239 del 2007, 17142 del 2008).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010