LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Fallimento Paper Soap s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 25/38/07 del 26/3/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai. sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP. Il fallimento intimato non si è costituito.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.p., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, ove si applichi il seguente principio di diritto:
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo per inidoneità del mandato conferito al difensore.
Il mezzo è manifestamente fondato.
Il mandato, conferito su foglio separato allegato al ricorso, non solo risulta rilasciato dalla persona fisica del legale rappresentante della società senza alcuna spendita del nome della società stessa, ma costituisce all’evidenza – attesa la sua generica formulazione e la mancanza di qualsiasi riferimento alla specifica controversia – una procura generale alle liti, che avrebbe dovuto pertanto conferirsi, in base all’art. 82 c.p.c., comma 2, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, in quanto la causa non poteva essere proposta;
che appare equo disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e condannare il fallimento intimato al pagamento di quelle del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il fallimento intimato al pagamento di quelle del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010