LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Vivaldi 9, presso l’avv. PALERMO Massimo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 31/22/07 del 30/3/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva annullato un avviso di accertamento ILOR e IRPEF per nullità della notifica.
R.M.F. resiste con controricorso.
Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e deciso, con rinvio al giudice di secondo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.A. e A.P., alla stregua delle considerazioni che seguono:
Va premesso, quanto alla eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dalla controricorrente, che il direttore della sede centrale dell’Agenzia delle Entrate è legittimato a proporre ricorso per cassazione anche nei giudizi nei quali siano stati parte gli uffici periferici dell’Agenzia (SS.UU. 3116/06).
Il ricorso introduttivo è stato proposto – come si evince dalla sentenza impugnata – da R.M.F., A.A. e A.P., quali eredi di A.L., in relazione ad un avviso di accertamento emesso nei confronti del loro dante causa.
Considerato che l’appello è stato proposto nei soli confronti di R.M.F. e che, ai sensi dell’art. 754 cod. civ., gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti (anche tributari) del de cuius in proporzione alle loro quote, ne consegue la sussistenza di un litisconsorzio processuale, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti sul medesimo accertamento (Cass. 27437/08), che impone la partecipazione di tutti gli originari ricorrenti alle successive fasi di giudizio”;
che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà preliminarmente disporre l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010