Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.580 del 15/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 157/40/07 del 30/5/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento per imposta di registro.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i tre motivi, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata che, accogliendo la tesi del contribuente, ha esteso in suo favore, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., comma 2, la pronuncia di accoglimento del ricorso proposto contro il presupposto avviso di liquidazione da un condebitore solidale.

I tre motivi sono manifestamente fondati.

Con l’atto di appello l’Ufficio aveva eccepito, tra l’altro, che l’estensione al condebitore solidale del giudicato favorevole presuppone in ogni caso l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza i cui effetti si intendono estendere, contestando che tale presupposto di fatto ricorresse nella fattispecie.

Il giudice tributario, rigettando l’appello, si è limitato ad affermare che il giudicato è rilevabile anche d’ufficio, quindi è infondata l’eccezione sollevata dall’Ufficio secondo la quale avrebbe dovuto essere eccepita dalla sentenza.

Tale motivazione (comunque di difficile comprensione) non solo non da conto dell’iter logico in base ai quale è stato accertato il fatto controverso (l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza), ma si fonda evidentemente sull’erroneo assunto che nella specie il thema decidendum fosse l’applicazione di un giudicato esterno (art. 2909 cod. civ.) e non l’estensione al debitore della sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido (art. 1306 cod. civ., comma 2).

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va accolto.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472