LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.Z., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli 2, presso l’avv. CIUTI Daniele, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Paolo Sguotti e Marina Bertelli, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 20/9/07 del 22/5/07.
udito l’avv. Daniele Ciuti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha aderito alla relazione.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha respinto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di liquidazione per imposte di registro, catastali, ipotecarie e INVIM, ritenendo applicabili i benefici prima casa anche a sentenza di acquisto per usucapione.
La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto parzialmente, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo la ricorrente assume che i benefici prima casa non siano applicabili alle sentenze dichiarative di acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione.
Il mezzo è parzialmente fondato. Questa Corte ha infatti affermato che i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui dall’art. 8, nota 2^ bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In quest’ultimo caso, però, i suddetti benefici sono limitati all’imposta di registro ed all’INVIM, mentre ne restano escluse le imposte ipotecarie e catastali, in quanto il citato art. 8, nota 2^ bis, non fa menzione di queste ultime e non è suscettibile di interpretazione estensiva (Cass. 29371/08, 5447/08)”;
che la parte controricorrente ha depositato memoria, tra l’altro insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività;
che, per quanto risulta dagli atti, la notifica del ricorso per cassazione è stata tentata una prima volta con atto spedito il 7/7/08, nel rispetto (tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale) del termine lungo decorrente dal 22/5/07, data di deposito della sentenza impugnata;
che tale tentativo di notifica non è andato a buon fine, per il trasferimento del domiciliatario;
che è invece andato a buon fine un secondo tentativo di notifica, effettuato subito dopo con raccomandata spedita il 31/7/08;
che, nella specie, soccorre il recentissimo indirizzo delle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sìa intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (SS.UU. 17352/09);
che, nel merito, il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che farà applicazione del principio di diritto suenunciato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010