LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Simone de Saint Bon n. 61, presso l’avv. DISCEPOLO Maurizio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 124/07/06, depositata il 27 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 124/07/06, depositata il 27 dicembre 2006, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di Z. I. al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF operata alla fonte dal Fondo di previdenza integrativo N.M. in sede di corresponsione dell’indennità liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro: in particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice d’appello ha rigettato – dopo averla ritenuta ammissibile pur essendo stata formulata per la prima volta in appello – l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, ritenendo applicabile nella specie il termine decennale di prescrizione previsto (all’epoca) dall’art. 37 del medesimo D.P.R..
Lo Z. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.
2. Il primo assorbente motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, formulando il quesito “se sia applicabile il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione dell’indebito versamento delle ritenute, anzichè il più breve termine decadenziale fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per la richiesta di rimborso dell’IRPEF, relativamente alla mancata deduzione dei contributi volontari versati direttamente dall’interessato e comunque trattenuti all’atto di erogazione del trattamento economico da parte di un Fondo di previdenza integrativa”, appare manifestamente fondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate, come sostituto d’imposta del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 23, da datore di lavoro diverso da un’Amministrazione statale, sulle somme a vario titolo corrisposte al dipendente trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e va quindi presentata dal dipendente percipiente nel termine in esso fissato rispetto alla data in cui la ritenuta è stata operata;
l’art. 37 del medesimo decreto, infatti, regola la diversa ipotesi della “ritenuta diretta”, che si verifica per le sole Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito dell’Amministrazione stessa e il credito del contribuente (ex plurimis, Cass. nn. 12810 del 2002, 7957, 10344 e 18701 del 2004, 5664 e 11987 del 2006).
3. Il ricorso incidentale, con il cui unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 324, 329 e 346 c.p.c., e si formula il quesito “se, nel caso di specie, si è formato il giudicato espresso interno sulla questione di merito relativa all’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 17 e 48 (T.U.I.R.), e, quindi, sia divenuta inammissibile la pronuncia sulla decadenza in relazione alla ripetibilità delle somme oggetto della rivendicazione formulata dal ricorrente”, appare manifestamente infondato, poichè, in virtù di principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in materia tributaria la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, salvo che – sul punto specifico della decadenza – si sia già formato un giudicato interno, cosa evidentemente da escludere nella fattispecie (da un., Cass. n. 1605 del 2008).
4. In conclusione, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo del principale, assorbito il secondo, e manifesta infondatezza dell’incidentale”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte, mentre ha depositato memoria il controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione possano indurre le considerazioni svolte nell’anzidetta memoria, che non adducono argomenti diversi da quelli già esaminati e respinti dalla giurisprudenza citata nella relazione al punto 2) e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., e riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo,’ e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (essendo pacifico in causa che l’istanza di rimborso fu presentata oltre il termine prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che, mentre sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il controricorrente va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010