LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.F., residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. MANGIAPANE Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2 presso lo studio del Dott. Giuseppe Placidi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/28/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Caltanissetta n. 28, in data 06/04/2006, depositata il 12 giugno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05 novembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. FINOCCHI GHERSI Renato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14078/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 29/28/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Caltanissetta n. , il 06.04.2006 e DEPOSITATA il 12 giugno 2006.
Il ricorso, che attiene all’impugnazione di avviso di accertamento IVA anno 1994, è affidato ad unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, L. n. 516 del 1992, art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. a) ed art. 8, comma 1.
Il mezzo si conclude con la formulazione del seguente quesito: dica la Corte, se in presenza di fatture per operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, trattandosi di situazioni fraudolente o abusive, è precluso al cessionario che utilizza il documento fiscale, recuperare l’IVA (anche se l’emittente ha comunque l’obbligo di assolvere l’imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7) in quanto la detrazione IVA deve ritenersi ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua realmente la cessione o la prestazione.
2 – L’intimato – resiste con controricorso.
3 – La Commissione di appello, ha dichiarato illegittima la rettifica della dichiarazione ed il connesso recupero dell’IVA indebitamente detratta, in quanto afferente a fatture soggettivamente inesistenti, ritenendo che irregolarità e frodi fiscali, poste in essere dall’apparente venditore, non potessero refluire effetti fiscali pregiudizievoli per l’inconsapevole acquirente.
4 – Può rispondersi al formulato quesito, positivamente, richiamando conforme orientamento giurisprudenziale, formatosi in esito a pronunce in termini (Cass. n. 5717/2007, n. 6378/2006, n. 6341/2002, n. 3550/2002, n. 15374/2002, n. 1181/2001).
Si propone, dunque, avendo l’impugnata decisione fatto malgoverno del richiamato orientamento giurisprudenziale, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in Camera di consiglio e, in applicazione del principio desumibile dalle citate pronunce, venga accolto, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione ed i principi ivi richiamati, alla cui stregua deve ritenersi che, se in presenza di fatture per operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, trattandosi di situazioni fraudolente o abusive, è precluso al cessionario che utilizza il documento fiscale, recuperare l’IVA, in quanto la detrazione IVA deve ritenersi ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua realmente la cessione o la prestazione.
Ritenuto che, in base alle svolte considerazioni ed ai principi affermati dalle richiamate decisioni, il ricorso dell’Agenzia, disattesa ogni contraria deduzione difensiva, va accolto e che, per l’effetto, – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010