LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 179/35/06, depositata il 24 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 179/35/06, depositata il 24 gennaio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, per IRPEF ed ILOR relative all’anno 1992, nei confronti di I.M.: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che “non si può parlare riferendosi acriticamente a conti correnti bancari di dati che portano a presunzioni precise e concordanti nell’accertamento del reddito” e che “i dati rilevati dai conti correnti bancari possono essere di supporto a rilevazioni non corrette di scritture contabili che possono dare luogo a successive verifiche induttive”; dall’altro, che l’accertamento induttivo non poteva nella specie essere considerato attendibile “stante la impossibilità di difesa del contribuente sui dati esposti dall’Ufficio”, in quanto la contabilità era andata distrutta in un incendio.
Il contribuente non si è costituito.
2. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si chiede a questa Corte “se incorra nel vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39) la sentenza con la quale il giudice tributario assuma l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, in assenza di documentazione contabile andata distrutta per caso fortuito, mediante metodo induttivo sulla scorta dei dati risultanti dalle verifiche bancarie compiute”, e “se incorra nel vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 e art. 2724 c.c., n. 3) la sentenza con la quale il giudice tributario assuma l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso mediante metodo induttivo sulla scorta della presunzione legale costituita dai dati risultanti emersi dalle verifiche bancarie compiute per impossibilità da parte del contribuente di esibire la documentazione contabile andata distrutta, in luogo di dichiarare il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul medesimo gravante per non avere con documentazione sostitutiva od anche con gli altri mezzi di prova ammessi dall’art. 2724 c.c., n. 3, dimostrato l’erroneità della ricostruzione della posizione reddituale operata dall’Ufficio”.
3. Il ricorso appare manifestamente fondato, alla luce dei consolidati principi secondo i quali, da un lato, nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziano si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (ex plurimis, da un., Cass. n. 4589 del 2009), e, dall’altro, nel caso in cui il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 cod. civ., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. nn. 10174 del 1995, 13605 del 2003, 21233 del 2006).
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010