LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sez. 22^, n. 103, depositata il 6.7.2007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente, ingegnere, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2000 al 2003, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;
– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che il contribuente svolgeva la propria attività con minima dotazione strumentale e senza apporto di lavoro altrui;
rilevato:
– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, nonchè vizio di motivazione in merito all’affermata assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di risultanze documentali attestanti spese per beni strumentali e compensi a terzi;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che il ricorso è fondato, con riferimento al dedotto vizio di motivazione;
– che la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione appare, infatti, assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità ed in assenza di qualsiasi valutazione critica delle circostanze, dedotte dall’Agenzia nell’atto di appello e richiamata nel ricorso per cassazione, circa la ricorrenza di risultanze documentali attestanti spese per beni strumentali;
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010