Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.589 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

P.M.L., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquali Paolo in virtu’ di procura speciale in data 4 novembre 2009 in Latina per notaio COPPOLA Giuseppe rep. nr. 56357;

– resistente —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 61/39/07, depositata il 20 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’avv. Pasquali per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo, il quale dichiara di non avere nulla da osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 61/39/07, depositata il 20 marzo 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di P.M.L. per IRPEF ed ILOR relative all’anno 1997.

La contribuente non si e’ costituita.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza assoluta di motivazione, appare manifestamente fondato (con assorbimento dei restanti), in quanto la “motivazione” della sentenza consiste, in parte, nella mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, e, per il resto, in affermazioni del tutto generiche ed apodittiche circa l’infondatezza della pretesa tributaria, inidonee ad esprimere la ratio decidendi.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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