Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.591 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALBO ITALO CARLO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORSINI BRUNELLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, dell’8/6/07 depositata il 03/07/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 263/2007 depositata il 3.7.2007, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente postale A.P. per ottenere la condanna dell’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro o, in subordine, al pagamento di interessi e rivalutazione dal 28.2.1998 alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte ha ritenuto, alla stregua della L. n. 449 del 1997, art. 53 comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, nonche’ della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2006, che l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico in godimento alla data del 28.2.1998 e che sull’importo cosi’ calcolato non decorrono interessi e rivalutazione perche’ la buonuscita diventa esigibile, solo con la cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso questa decisione A.P. ricorre per Cassazione con tre motivi.

L’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

L’IPOST ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che in base al combinato disposto della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3 l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale, calcolata alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in societa’ per azioni (*****), deve avere come base di computo il trattamento retributivo percepito al momento della (successiva) cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo e’ manifestamente infondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto e’ stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, e’ stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e’ quella del *****, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu’ detta indennita’ ma il tfr. Alle medesime conclusioni e’ pervenuta la ancor piu’ recente Cass. n. 17987/2009.

Con il secondo motivo sostiene che, in conseguenza della cessazione dell’iscrizione al Fondo di previdenza IPOST alla data del 28.2.1998, a questa stessa data la buonuscita doveva intendersi esigibile, cosi’ come prevede in via generale il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, comma 4. Di conseguenza, l’importo della buonuscita, calcolato in base alla retribuzione in essere alla data del *****, avrebbe dovuto essere maggiorato di interessi e rivalutazione maturati fino alla data del successivo pagamento.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Infatti, la norma appena richiamata, sulla quale esso si fonda, riguarda i dipendenti dello Stato, i passaggi di carriera e la mobilita’ interna alla pubblica amministrazione, vicende del tutto diverse dal rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti postali, rimasti alle dipendenze dello stesso datore di lavoro dopo la sua trasformazione da ente pubblico economico in societa’ per azioni.

Con il terzo motivo, denunciando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto che il rapporto di lavoro e’ cessato due volte, ha contraddittoriamente negato, in violazione della cit. L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, cit., che la buonuscita sia esigibile alla data del *****, allorche’ il rapporto di lavoro e’ cessato una prima volta ed e’ contemporaneamente cessata l’iscrizione al Fondo IPOST. Il motivo e’ inammissibile. A prescindere dal fatto che la Corte di merito non ha mai negato la continuita’ del rapporto di lavoro, su cui peraltro si fonda la sentenza costituzionale da essa richiamata, e’ da dire che con la denuncia di un vizio di motivazione il ricorrente fa in realta’ valere una violazione o falsa applicazione di norma di diritto (Cass. n. 228/1995, n 3464/1998, n. 5271/2002).

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1900,00 (millenovecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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